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Concessioni autostradali: i dubbi dei giuristi sulla revoca
Il Dl milleproroghe nel mirino dei giuristi. Il decreto "presenta a prima vista numerosi profili di probabile illegittimità, che dovrebbero sconsigliarne l'adozione e che comunque ne mettono a repentaglio la sorte in futuri contenziosi" secondo Giuseppe Franco Ferrari, Professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università Bocconi, che sintetizza così, in un intervento sul Sole 24 Ore, il rischio incostituzionalità che incombe sul Dl Milleproroghe e specificatamente sulle nuove norme relative alle concessioni autostradali, al centro di recenti polemiche.
Il primo rilievo fa riferimento all'art. 77 della Costituzione circa i requisiti inderogabili di necessità e urgenza necessari per accedere al decreto legge: "la loro sussitenza, a distanza di oltre sedici mesi dal fatto di Genova e in assenza di accertamenti giudiziari di qualsiasi concretezza in ordine alle responsabilità, è almeno dubbia.
L'emergenza è ormai almeno in parte auto-procurata o imputabile allo stesso concedente", scrive Ferrari che annota anche come sia discutibile quel carattere della omogeneità, dal punto di vista delle finalità o almeno del contenuto, richiesto alle norme del Milleproroghe.
"Sia la Corte di giustizia europea che il Consiglio di Stato richiedono pacificamente che la revoca, comunque denominata, della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi e di ristoro. Anche in tal caso, poi, secondo i principi generali, dettati sia dal codice civile che dal codice dei contratti pubblici, il concessionario decaduto prosegue nella gestione fino al subentro di un successore individuato mediante gara pubblica, nella specie di livello europeo, dato il prevedibile importo dei lavori e del servizio.
"si verrebbe ad investire, in deroga sia ai
principi generali che alle previsioni specifiche di concessione, sia
pure temporaneamente, un soggetto già attualmente gestore di strade ed
autostrade, e dunque qualificabile come concorrente nel settore, senza
procedura di evidenza pubblica e per di più consentendogli di
acquisire a condizioni di vantaggio, senza equo indennizzo, i progetti
del concessionario uscente".
Da qui, conclude Ferrari , il passaggio alla gestione di
Anas "in forma sostanzialmente espropriativa, senza riparazione
integrale del danno, ed anzi senza nessun serio riequilibrio economico
e senza tenere in alcuno conto il lucro cessante per gli anni residui
della concessione, avvantaggiando soltanto la parte pubblica
concedente. Anche da questo punto di vista, non è difficile ravvisare
la violazione degli artt. 42 e 43 della Costituzione, del Primo
Protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
e del principio di proporzionalità.
integrale del danno, ed anzi senza nessun serio riequilibrio economico
e senza tenere in alcuno conto il lucro cessante per gli anni residui
della concessione, avvantaggiando soltanto la parte pubblica
concedente. Anche da questo punto di vista, non è difficile ravvisare
la violazione degli artt. 42 e 43 della Costituzione, del Primo
Protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
e del principio di proporzionalità.