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L'avvocato del cuore
'Adottato alla nascita e madre anonima. Come conoscere i genitori biologici?'
Abbraccio (foto: Christiana Rivers via Unsplash.com)

“Gentile Avvocato, sono Manuel, ho 25 anni e sono stato adottato alla nascita. Mia madre, infatti, mi ha lasciato in ospedale al momento del parto e ha chiesto di mantenere l’anonimato. Casualmente, a una festa di compleanno, mi sono imbattuto in una ragazza che, sia per le “strane” coincidenze (stessa data di nascita, stessa città, stessa clinica) sia per la “strana” somiglianza, ho poi scoperto tramite esame del DNA essere mia sorella gemella, alla quale è toccato il mio stesso destino. In tutti questi anni, forse per il terrore di essere rifiutato una seconda volta, non ho mai pensato di attivarmi per conoscere i miei genitori biologici, ma ora sono disposto a fare qualsiasi cosa. Come posso fare?”

La legge italiana non solo consente a una madre di non riconoscere il figlio lasciandolo in ospedale, ma anche di rimanere lei stessa anonima. 

In caso di anonimato, nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata” e il figlio non potrà accedere né al certificato di assistenza al parto né alla cartella clinica nella quale sono riportate le generalità della donna.

Tuttavia, se da un lato vi è il diritto della madre all’anonimato, che ha il fine di tutelare la vita e la salute della donna e quella del nascituro, dall’altro lato non può essere ignorato il diritto del figlio di conoscere il proprio status e le proprie origini, espressione essenziale del diritto all’identità personale.

Sul punto, l’articolo 28 della L. n. 184 del 4 maggio 1983, al comma 5, riconosce la possibilità per l’adottato di ottenere le informazioni relative ai genitori biologici una volta compiuto il venticinquesimo anno di età. Ma, al successivo comma 7, precludeva questa possibilità all’adottato qualora la madre biologica avesse dichiarato alla nascita di voler rimanere anonima.

In base a questa disposizione, il figlio nato da parto anonimo era ingiustamente privato della possibilità di instaurare il procedimento di interpello della madre biologica, al fine di accertare se la volontà della madre fosse ancora quella di rimanere sconosciuta al proprio figlio.

Per temperare questo divieto, con la sentenza del 25 settembre 2012, è intervenuta la Corte Europea dei diritti umani, affermando la necessità di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa, essendo il comma 7 dell’art. 28 in aperta violazione dell’articolo 8 CEDU.

Condividendo la valutazione della Corte Europea dei diritti umani, la Suprema Corte, con sentenza n. 278 del 22 novembre 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice, tramite un procedimento che assicurasse la “massima riservatezza”, di ascoltare, su istanza del figlio desideroso di conoscere le proprie radici e la propria storia parentale, la madre che avesse dichiarato all’epoca del parto la volontà di non essere nominata.

Pertanto, a seguito dell’intervento della Consulta, è stata introdotta la possibilità per l’adottato di accedere alle informazioni relative alle proprie origini biologiche.

L’unica limitazione per il figlio di conoscere le proprie radici deriva dal diniego della madre di svelare la propria identità anche a seguito dell’interpello, e persiste per tutta la durata della vita della donna.

Infatti, nel bilanciamento tra i due diritti di rango primario, la Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente il diritto all’anonimato della madre. Solo con la sua morte, venendo meno l’esigenza di tutelare la vita e la salute della donna e quella del nascituro, non vi sono più elementi ostativi né per la conoscenza del rapporto di filiazione né per la proposizione dell’azione per l’accertamento dello status di figlio ex art. 269 c.c., prevalendo il diritto del figlio a ricostruire la propria identità personale, rispetto al diritto degli eredi a mantenere intatta l’identità sociale costruita in vita dalla donna.

Pertanto, caro Manuel, se Sua madre, una volta interpellata, non vorrà in alcun modo svelare la propria identità, Lei non potrà conoscere le Sue origini biologiche. Ma, dopo la morte di lei, potrà ottenere tutte le informazioni che La riguardano in quanto non potrà ritenersi valido, oltre il limite della vita di Sua madre, il termine, previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, che consente di acquisire i dati relativi alla propria nascita decorsi cento anni dalla data del parto.

Per quanto riguarda Sua sorella, vero è che i fratelli e le sorelle assumono una diversa posizione nello sviluppo della personalità rispetto ai genitori biologici, ma averla incontrata è stata di certo una grande fortuna e insieme potrete intraprendere il procedimento giudiziale per conoscere l’identità della donna che Vi ha messi al mondo e le motivazioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione così dolorosa.

Studio legale Bernardini de Pace

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