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Codice della Crisi
RISCHIO....? RISCHIO...? RISCHIO...?

RISCHIO…? RISCHIO…? RISCHIO…?

Ogni amministratore di società deve conoscere “i rischi” (di qualunque natura e specie) che l’azienda amministrata può correre affinché possa prendere i giusti provvedimenti al fine di azzerare o ridurre le perdite ove il “rischio” si concretizzasse.

Rischio = eventualità di subire un danno o una perdita connessa a circostanze più o meno prevedibili.

rischio vign. 20 04 21
 

Ignorare o sottovalutare gli effetti dei rischi aziendali non aiuta ad evitarli e rappresenta una grave violazione ai doveri dell’organo amministrativo che può essere chiamato a rispondere di “responsabilità gestoria”.

Pertanto, al fine di adempiere compiutamente al proprio mandato, gli amministratori devono porre in essere un insieme di attività aziendali organizzate in uno specifico “processo”.

Tale processo aziendale, denominato “gestione del rischio” (risk management), ha come finalità la gestione completa ed integrata dei rischi attraverso continue attività di:

  • Identificazione
  • Misurazione
  • Valutazione
  • Trattamento

Tra i rischi aziendali rientrano ad es.:

  • Insolvenza clienti
  • Variazione dei tassi di cambio
  • Variazione dei tassi di interesse
  • Perdita fornitore critico
  • Perdita merci durante il trasporto
  • Blocco del flusso informativo
  • Furto dei dati sensibili
  • Dipendenza da figure chiave
  • Guasti macchinario critico
  • Difesa e sconfinamento proprietà intellettuale
  • R. C. terzi
  • R. C. prodotti
  • R. C. amministratori
  • Responsabilità ambientale
  • Responsabilità dell’impresa
  • Errori contrattuali Vs fornitore
  • Errore contrattuale Vs clienti
  • Errore nelle coperture assicurative
  • Eventi metereologici
  • Incendio
  • ecc..

A questi si aggiungono i rischi/reati previsti dalla legge 231/01 e quelli previsti dalla sicurezza sul lavoro, oltre ad altri rischi legati alla peculiarità aziendale.

A causa della pandemia in corso devono essere aggiunti il rischio della mancanza di liquidità e della perdita della continuità aziendale.

Da tutto ciò è intuitivo comprendere che si rende necessaria una unificazione di tutte le disposizioni che riguardano i vari rischi al fine di rendere più agevole la progettazione di un quadro metodologico finalizzato al controllo di ogni futura attività agevolando il processo decisionale e stabilire con la massima approssimazione la probabilità che un rischio si concretizzi.

Per completezza di discorso, evidenzio che il rischio ha le sue ragioni tanto nel “fare” quanto nel “non fare”.

Per meglio identificare le attività rientranti nel citato processo, occorrerà che particolari funzioni siano inserite nell’organigramma aziendale, e intervenire sul mansionario al fine di agevolare i “flussi di informazione”.

Da un punto di vista economico/finanziario, ogni attività ha il suo costo.

Appunto per questo, l’organo amministrativo dovrà individuare le risorse necessarie per l’individuazione dei potenziali rischi, la gravità delle conseguenze in termini di danno e di frequenza, quali misure per prevenirli e/o diminuirli, la possibilità di trasferirli a terzi (assicurazioni) e per il monitoraggio.

E’ bene che gli amministratori tengano presente che un inadeguato processo delle attività aziendali rivolto alla gestione dei rischi o, peggio ancora, la sua inesistenza rappresenterebbe anche violazione all’art.  375 del codice della crisi (assetti organizzativi dell’impresa) che, ha modificato l’art. 2086 cc.

Per memoria l’art. 378 del codice della crisi (responsabilità degli amministratori) modificando l’art. 2476 cc. «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.»

Quanto ho illustrato in questo articolo è rappresentativo delle “buone pratiche aziendali” rivolte alla tutela del patrimonio aziendale e a una corretta amministrazione dell’impresa.

Vi è però una nota stonata che è tanto forte da far rizzare i capelli.

Ho già detto che ogni attività preventiva, di monitoraggio e controllo ha un costo significativo e oggi, in piena pandemia e recessione economica, rappresenta un onere che caricato su una soma al limite delle forze del “povero ciuchino”, si concretizza in un completo sfacelo.

Non parlo per le aziende ben radicate, ma di tante micro/piccole aziende a conduzione familiare che rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e che solo grazie agli enormi sacrifici dei partecipanti familiari riescono ad avere dei risultati di sopravvivenza.

E’ facile dire se non ce la fai chiudi.

E dopo???

L’impatto sociale è fuori da ogni previsione e non mi risulta che gli organi preposti alla conduzione della nazione abbiano provvedendo in merito.

Da oltre un anno siamo in questo inferno, ma di pianificazione e progetti non ho visto nulla.

Un viaggiare a vista mi ricorda Cristoforo Colombo e le sue caravelle.

Mi preoccupano anche le conseguenze derivanti dall’applicazione dal 1 gennaio 2021 delle nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto "default"), introdotte dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.

La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri più restrittivi rispetto a quelli finora adottati sulle modalità di rimborso dei crediti da parte dei clienti, con l’obiettivo di uniformare le regole a livello comunitario.

C O N C L U S I O N I

Avere un mercato in cui le aziende utilizzano le buone pratiche aziendali è una realtà possibile o una utopia?

Simile domanda avrebbe ragion d'essere in un contesto di normale quotidianità e non in piena pandemia.

Già il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato oggetto di rinvio al 1° settembre 2021 e molto probabilmente lo sarà ancora, ma alcuni articoli (375 e 378 ecc.) sono già in vigore dal 16 marzo 2019 e qualche tribunale hanno già emesso sentenza a carico dell’organo amministrativo per non aver adeguato l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Una mia personale riflessione:

"tra le cause della diffusione del contagio da covid vi è stato il mancato adeguamento del piano dei trasporti.

Pertanto, i cittadini pendolari (studenti, operai, intermediari, impiegati, ecc.), obbligati a raggiungere il proprio posto di lavoro, sono stati costretti a viaggiare senza protezione alcuna oltre alla misera mascherina che nulla ha potuto fare nel caos dell’affollamento sui mezzi pubblici.

Orbene, se l’autorità preposta a prevedere i rischi (e aveva tutto l’estate del 2020) pur in possesso di grande mezzi finanziari e di eccellenti risorse umane, non ha saputo istituire un protocollo idoneo ed adeguato, come si può pensare che il piccolo amministratore di una srl a conduzione familiare preveda/provveda alla gestione dei rischi se le risorse economiche/finanziarie sono pari all’olio che c’era nella lampada di Aladino (o forse occorre l'intervento del genio)???

Chi deve meditare ……..mediti!!!!!!

Potete inviare i Vostri quesiti a

angelo@andriuloweb.it

 

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