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Cronache
Ecco perché va riformata la legittima difesa


Carlo Nordio sostiene che l’attuale Codice Penale è influenzato da quella filosofia hegeliana che mette al centro lo Stato, lo rende garante dell’etica e lo stima più importante del cittadino. Nella mentalità liberale, invece, al centro c’è il cittadino il quale è legittimato a riprendere quei diritti che aveva delegato allo Stato, se lo Stato non è in grado di farli valere per lui. Dunque sarebbe opportuno riformare il codice penale. Un liberale non può che condividere questa tesi, ma il celebre magistrato rimane nel vago. Dopo avere mostrato che la difesa legittima è stretta fra l’attualità del pericolo e la proporzionalità della risposta, non sembra proporre nessuna soluzione concreta. Ed è invece proprio di questo che bisogna discutere.

L’idea generale dovrebbe essere che i diritti della vittima vadano tutelati molto più di quelli di chi l’aggredisce. Bisognerebbe perdonare molto all’onesto e quasi nulla al delinquente. Ad esempio, chi si introduce in casa altrui per commettere un reato, dovrebbe sapere che dal momento in cui varca quella soglia può essere abbattuto con una fucilata senza preavviso. Inoltre, verificatosi il fatto, non sarebbe emesso nessun avviso di garanzia per la vittima, e non ci sarebbe neppure l’iscrizione nel registro degli indagati, per dare al grande pubblico il segnale emotivo che lo Stato, in linea di principio e salvo prova contraria, reputa l’aggredito innocente. Naturalmente, se c’è un fumus di omicidio volontario, farà lo stesso le indagini del caso, avvertendo in gran segreto la vittima: ma soltanto se fosse evidente che forse non c’è stata legittima difesa. L’impressione generale dovrebbe essere esattamente quella dell’uomo della strada: “Quel delinquente ci ha lasciato le penne e ben gli sta”. A fare giustizia c’è comunque tempo.

Tutto ciò perché il sistema deve rimanere razionale. Se il ladro sta rubando delle mele, e il proprietario dal balcone vede che è disarmato, sparargli senza dire una parola sarebbe eccessivo. Basterebbe intimargli di andar via, lasciando le mele eventualmente già raccolte, e al limite sparando un colpo d’avvertimento. Ma se qualcuno di notte sentisse dei rumori in casa, avrebbe il diritto di sparare a tutte le ombre che percepisce. L’intruso si è condannato a morte varcando la soglia.

Insomma, bisognerebbe dimostrare accuratamente le ragioni per le quali la difesa non è stata legittima, non l’innocenza della vittima, contrariamente a quanto avviene oggi. Analogamente, ise il rapinatore è armato e il rapinato gli spara preventivamente, tanto di cappello. Ottima mira. E forse lo si potrebbe condannare soltanto per omicidio colposo, se gli sparasse mentre scappa.

Ecco invece come stanno oggi le cose. Art.52 del Codice Penale:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Per cominciare, tutto ciò che segue il primo comma è inutile (bastava la giurisprudenza) ed è stato inutilmente aggiunto su pressione della piazza. Le leggi non andrebbero mai scritte sull’onda dell’emozione popolare.

Io comunque riscriverei l’articolo così:

“Non commette reato (invece di “non è punibile”, parole che fanno pensare che lo Stato conceda l’esimente a malincuore) chi ha agito per difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo di una offesa ingiusta, salvo sia evidente un’immotivata volontà di ferire od uccidere”. 30 parole invece di 134.

La proporzionalità non è abolita, ma è lasciata al giudizio del magistrato. Così come la volontà di ferire od uccidere al di là della necessità della difesa. Ma il buonismo nazionale è sempre in agguato. Chissà, magari dopo avere applaudito il nuovo articolo, la folla chiederebbe la forca per qualcuno che ha ucciso due ventenni incensurati penetrati di notte nella sua abitazione. “Che cosa aveva di così prezioso, in casa, da valere la vita di due giovani disoccupati? E perché non ha aspettato di vedere se, oltre a rubare, volessero aggredire lui o sua moglie?”

pardonuovo.myblog.it

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riformare legittima difesa
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