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Cronache
L'inutilità dei commissari straordinari

Commissari straordinari, operano sul niente ma straordinariamente

Per giorni si sono moltiplicate le ricerche del diciassettenne Edoardo Galli, di Colico. Per fortuna, dopo il suo allontanamento volontario, è tornato a casa riabbracciato dai genitori e dai compagni di scuola. Tra le prime attività di ricerca di una persona scomparsa, vi è l’esame dei tabulati telefonici per scoprire le persone che sono state contattate e comprendere, eventualmente, i motivi dell’allontanamento. Ma per acquisire quei documenti, il vigente art. 132 del Codice della privacy, con l’intento di circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico, impone la verifica della sussistenza di sufficienti indizi di gravi o specifici reati e, comunque, l'autorizzazione o la convalida del giudice.

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Il reticolo normativo nazionale ed europeo pare escludere l’acquisizione dei dati suddetti per motivi diversi (salvo quelli relativi alla sicurezza dello Stato). Cosicché, per consultare questi benedetti tabulati telefonici, i Pubblici Ministeri devono subito inventarsi il grave reato di sottrazione di persone incapaci a carico di IGNOTI (anche quando si sa che il soggetto si è allontanato volontariamente) e poi disporre l’acquisizione dei tabulati con provvedimento d’urgenza da convalidarsi a cura del G.I.P. Infine, archiviare il tutto.

Tutto ciò nell’attesa e nella speranza che diventi legge la proposta di modifica dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 196/2003, con cui si vorrebbe prevedere anche la possibilità di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato. In altri termini, secondo la relazione illustrativa, l’obbiettivo del disegno di legge è consentire l'acquisizione di dati «necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo».Nel frattempo, opera il “Commissario straordinario per la gestione del fenomeno delle persone scomparse”: sì, bello, ma che fa e che può fare per cercare e trovare una persona scomparsa?

Non può sostituirsi alle forze dell’Ordine impegnate nella ricerca; non può ottenere i tabulati telefonici. Può, però, dare un succoso incarico a un prefetto senza sede e “curare il coordinamento degli operatori della ricerca e “monitorare e comparare i dati del Sistema informativo interforze e delle prefetture”. Cioè? Una straordinaria supercazzola prematurata alla Conte Mascetti di “Amici Miei”. A ben vedere, in Italia operano (si fa per dire) oltre 60 Commissari straordinari. C’è il “Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura” e svolge attività di coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale: ma non lo fanno già le procure e la Direzione Nazionale Antimafia?

Poi, nel menu, appare il “Commissario straordinario con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della Zona economica speciale (ZES) nella Regione Calabria”. Secondo la Gazzetta del Sud Online del 16/10/2022 lo «Zes, in Calabria una scatola vuota». Per cui il Commissario straordinario opera per il funzionamento di una scatola vuota. Brutalmente: opera sul niente ma straordinariamente. Chissà che risultati straordinari avranno raggiunto il “Commissario straordinario per gli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano a Ventotene” e i pari grado “Commissario straordinario per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia come ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte” e “Commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale”.

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Tutte ipotesi di esercizio del potere straordinario, giustificato dall’emergenza, dalla necessità e dalla contingibilità, allorché è doveroso prescindere dall’applicazione degli ordinari strumenti di amministrazione a favore di regimi giuridici speciali. L’opera Teologia politica di Carl Schmitt inizia con questa definizione: “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”. Se l’eccezione è la negazione dell’ordinamento, se l’eccezione è la negazione sia fattuale che logica della regola, l’eccezione, vista sotto una corretta luce, diviene la vera regola. È più importante della regola stessa perché è il punto di fusione della regola che porterà alla necessità di una nuova regola, dettandone l’urgenza e l’ineluttabilità. L’eccezione è la regola delle regole.

Conseguentemente, in questo nostro povero Paese, dove la regolare amministrazione della cosa pubblica non funziona, si sta passando dall’eccezione della regola alla regola dell’eccezione. Con risultati, però, non esattamente “straordinari”. Comunque, restiamo in attesa di conoscere i risultati di un istituendo “Commissario straordinario per le varie ed eventuali”.

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