A- A+
Cronache
Medico rifiuta visita domiciliare a pazienti. Condannato in Cassazione

La suprema Corte di Cassazione conferma la condanna un medico a 4 mesi di reclusione e ad una pena pecuniaria di 2000 euro (il fatto è accaduto a Bergamo), oltre alle spese processuali, per non aver soccorso delle persone che avevano chiesto il suo intervento. Una condanna definitiva che arriva dopo altri 2 gradi di giudizio negativi. Il giudice può sindacare sulla scelta del medico di non visitare il paziente a casa o in un luogo di rifugio e condannarlo se la stessa scelta risulta arbitraria e ingiustificata.

 

Nel caso specifico il medico non si era recato presso un hotel, dove era stato chiamato con urgenza da un albergatore, perché sei minori di circa dieci anni e due professori adulti di nazionalità inglese in vacanza, avevano accusato malesseri fisici come vomito, nausea ed attacchi di dissenteria. Il dottore era di turno alla guardia medica durante la notte e aveva risposto alla telefonata dell'albergatore che chiedeva aiuto con domande “vanamente ripetute”, tenendolo l'albergatore al telefono per più di 13 minuti e alla fine senza recarsi ad esercitare il soccorso dovuto.

 

Il medico è stato prima condannato dal tribunale di Bergamo e in secondo grado si è visto confermare la il giudizio da quello di Brescia perché in base all’articolo 328 del codice penale “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione".

La guardia medica deve verificare di persona le condizioni delle persone che chiedono soccorso. Il fatto è apparso grave alla Suprema Corte tanto più perché capitato a pazienti bambini, stranieri che non conoscevano la lingua.

 

La Cassazione, con sentenza 34535/2019 della Sesta sezione penale, ha emesso la condanna perché l'azione medica deve essere compiuta “senza ritardo” ed in caso di diniego il soggetto “è punito con la reclusione …”.

 

Un caso singolo con le sue peculiarità ma che va osservato dentro la crisi della sanità pubblica italiana. E' elevatissima la mole di ore lavorative consecutive a cui vengono sottoposti i medici, non venendo con sistematicità rispettato il limite delle 48 ore settimanali di lavoro con un riposo di almeno 11 ore tra un turno imposti dalla legge. Un problema che riguarda oltre 100.000 medici che operano nel comparto pubblico con effetti altamente negativi sui pazienti: l'inevitabile mancanza di lucidità di chi esercita l'assistenza che è sottoposto a performance lavorative in condizioni psicofisiche sempre più estreme. Una situazione generale così diffusa da mettere a rischio il servizio generale dei pazienti. E una tendenza a cui i vari governi che si sono succeduti nel tempo non sono stati in grado di mettere mano, invertendo la tendenza, anzi, in diversi casi peggiorandola ulteriormente.

Una crisi che si intreccia con la mole di medici che in questi anni sta andando in pensione e con la mancanza di giovani medici poiché il sistema della formazione italiano ha scelto di limitare l'accesso alla professione con una particolare applicazione del numero chiuso. Secondo le proiezioni dell'Osservatorio nazionale sulla salute della Regioni, calcolate sui dati del ministero della Salute e del Miur, nei prossimi 15 anni solo il 75% dei medici del Servizio sanitario verranno sostituiti (42.000 sui 56.000 attuali) con un ulteriore peggioramento del quadro.

 

 

 

 

Nel caso specifico però il medico sembra trovarsi in una situazione differente. L'albergatore, spazientito, al rifiuto del medico si era rivolto al servizio di emergenza del 118 che era intervenuto tempestivamente, evidenziando così “la plateale violazione degli obblighi cui era tenuto il medico di turno”.

 

La Corte di Appello ha sottolineato che la durata della conversazione telefonica tra il medico e l'albergatore si era protratta per 13 minuti e 26 secondi e il medico aveva inizialmente opposto un netto rifiuto a recarsi all'hotel, ritenendo di non dovere effettuare la visita domiciliare per il solo vomito dei pazienti. In concreto, non avrebbe rivolto alcuna domanda specifica per indagare e approfondire le condizioni dei giovanissimi pazienti, tanto che l'albergatore, preso atto della inconcludenza della conversazione, chiamava il 118.

 

La Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’Appello ha negato le circostanze attenuanti generiche e la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria poiché le condizioni economiche dell'imputato facevano ritenere che la sola pena pecuniaria avrebbe avuto scarsa efficacia e anche tenuto conto della gravità del fatto, trattandosi di delitto contro la pubblica amministrazione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni e in danno di "persone appartenenti a fascia debole".

 

L'imputato si è difeso sostenendo di essersi poi recato nella notte all'hotel. Ma “non risultano”, si legge nella sentenza, “elementi di riscontro dell'attestazione, dal sanitario redatta, secondo cui lo stesso aveva annotato di avere deciso comunque di recarsi all'albergo per valutare lo stato di salute dei 'pazienti. Al suo arrivo alle ore 2.05, avendo preso atto della presenza di ambulanze e auto medica, sarebbe tornato indietro”. E ancora: “tuttavia non risulta che alcuno lo abbia incontrato o che l'imputato si sia fatto vedere per comprovare la sua presenza presso l'albergo dal quale era stato chiamato”.

Commenti
    Tags:
    medico rifiuta visita condannatocondanna cassazione medicomedico non visita bambini in gitamedico di guardia condannato non visita pazientimedico rifiuta visita condannato cassazione
    Iscriviti al nostro canale WhatsApp





    in evidenza
    Affari in Rete

    MediaTech

    Affari in Rete

    
    in vetrina
    Il cuore di Roma color blu Balestra, omaggio alla moda: il Centro s'accende

    Il cuore di Roma color blu Balestra, omaggio alla moda: il Centro s'accende





    motori
    Ford Pro rinnova l'E-Transit 100% elettrico

    Ford Pro rinnova l'E-Transit 100% elettrico

    Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

    © 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

    Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui

    Contatti

    Cookie Policy Privacy Policy

    Cambia il consenso

    Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.