Multe: Cassazione, guidatore resta ignoto? No sanzione automatica
Multe, Cassazione: "Non è obbligatorio rivelare chi guidava auto"
Multe: Cassazione, guidatore resta ignoto? No sanzione automatica
Non e' automatico che scatti una sanzione per il proprietario di un veicolo che non e' in grado di indicare chi fosse alla guida del mezzo al momento di un'infrazione al codice della strada. La Cassazione (seconda sezione civile) ha infatti chiarito che in questi casi la valutazione spetta al giudice, che dovra' verificare nel dettaglio le particolarita' dei singoli casi.
Multe, Cassazione: "Non è obbligatorio rivelare chi guidava auto"
La Suprema Corte ha cosi' confermato la sentenza con cui il tribunale di Bari aveva accolto il ricorso di una donna, la quale affermava di aver comunicato tempestivamente alla Polizia municipale di "non essere in grado di indicare le generalita' di chi era alla guida del veicolo di sua proprieta' al momento dell'originaria infrazione" sia perche' era trascorso un notevole lasso di tempo - quasi 4 mesi - dalla notifica della multa, sia perche' il mezzo veniva utilizzato non solo da lei, ma anche dalle figlie e dal marito. Il Comune del capoluogo pugliese aveva invece chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come il codice della strada (articolo 126 bis) preveda che "il proprietario del veicolo e' sempre tenuto a conoscere le generalita' di colui al quale affida la conduzione del mezzo e, nel caso in cui non sia in grado di comunicarle, risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento dei veicolo stesso". La Cassazione, invece, ha condiviso l'orientamento dei giudici di merito: per l'applicazione della sanzione prevista in casi del genere per il proprietario del mezzo, "occorre distinguere tra il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando cosi' in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per cio' solo meritevole di sanzione) - si legge nell'ordinanza della seconda sezione civile - e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneita' delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilita' a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio".