Omicidio Matei, la Cassazione annulla lo sconto di pena per 'tempesta emotiva'
Femminicidio, tempesta emotiva: da Cassazione no ad attenuanti
Femminicidio: tempesta emotiva, da Cassazione no ad attenuanti
No della Cassazione allo sconto di pena accordato in appello - da 30 a 16 anni di reclusione - a Michele Castaldo, reo confesso dell'omicidio di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione, strangolata a Riccione nel 2016. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del pg di Bologna, non ha evidentemente condiviso la concessione delle attenuanti - anche per la 'tempesta emotiva' di cui l'uomo era risultato essere in preda - riconosciute all'imputato dalla Corte d'assise d'appello di Bologna, che, con una sentenza che ha fatto molto discutere, aveva praticamente dimezzato la pena per Castaldo.
I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Monica Boni, hanno infatti annullato con rinvio la sentenza d'appello, "limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche". Su questo punto, dunque, dovrà celebrarsi a Bologna un processo d'appello-bis nei confronti di Castaldo, detenuto nel carcere di Ferrara. Le attenuanti che gli erano state concesse in secondo grado - e ritenute dai giudici d'appello equivalenti alle aggravanti di aver agito per futili motivi e in preda alla gelosia - riguardavano, oltre alla 'tempesta emotiva' emersa in una perizia psichiatrica svolta durante il processo, anche la sua confessione, il fatto che fosse incensurato, nonché l'intenzione di risarcire il danno.
Opposte rispetto al verdetto di stasera - le cui motivazioni dovranno essere depositate entro 90 giorni - erano state stamani le richieste del sostituto pg di Cassazione Ettore Pedicini, secondo il quale il ricorso della procura generale di Bologna doveva considerarsi "inammissibile" e "infondato": "gli stati emotivi e passionali - aveva sostenuto nella sua requisitoria - possono essere valutati dal giudice per la concessione delle attenuanti generiche e questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito".
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