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Cronache
Roberta Ragusa, la Cassazione: "Non è emersa l'innocenza di Logli"

E' "escluso" che dagli atti "emerga in modo evidente l'innocenza dell'imputato" e che "il risultato di prova complessivo sia caratterizzato da contraddizioni oggettive tali da non legittimare un giudizio di cognizione". Cosi' la prima sezione penale della Cassazione spiega perche', il 17 marzo scorso, decise di annullare con rinvio la sentenza con cui il gup di Pisa aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Antonio Logli, accusato di avere ucciso la moglie, Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua abitazione di San Giuliano Terme. La Suprema Corte, dunque, ha disposto un nuovo esame della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm di Pisa nei confronti di Logli, e ha definito "del tutto carente e illogica la motivazione del gup "che sottrae Logli al vaglio dibattimentale in ordine ai reati contestatigli".

Secondo i supremi giudici, come si legge nella sentenza depositata oggi, i rilievi proposti nei ricorsi del pm e delle parti civili "risultano centrati, costituendo l'eslcusione di possibili ipotesi alternative alla fine violenta della donna , da ritenersi del tutto logica e coerente col compendio indiziario evidenziato, un elemento logico a supporto dei dati investigativi evidenziati da considerarsi nella valutazione complessiva sul rinvio a giudizio". Dunque, "l'iter seguito dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa - osserva la Corte - deve ritenersi errato svolgendo lo stesso un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall'accusa e cosi' sostituendosi in modo surrettizio, al giudice della cognizione, al quale solo spetta, all'esito del dibattimento, stabilire se l'imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole". La sentenza impugnata, inoltre, non ha provveduto, sottolineano i giudici di Palazzaccio "ai fini della verifica dell'idoneita' dell'accusa, ad una disamina globale e unitaria degli indizi stessi", ma "contiene un'analisi parcellizzata ed atomistica delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, rilevandone contraddizioni interne ed inidoneita' probatoria, senza pero' porle a confronto tra loro e con tutti gli altri elementi del compendio indiziario, ai fini del giudizio prognostico circa l'utilita' del dibattimento". Infine, la Cassazione ricorda che "e' preclusa" al gup la definizione dell'udienza preliminare con una sentenza di non luogo a procedere "anche nel caso in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzioni alternative o aperte o, comunque, che possano essere diversamente rivalutate. Come nel caso di specie".

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roberta ragusa
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