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Cronache
Sud mecca per pensionati stranieri. Governo taglia le tasse per ripopolarlo

La normativa che potrebbe cambiare le prospettive del sud, sempre più spopolato. 

Ogni anno l’Italia meridionale perde 100.000 abitanti. La popolazione è sempre più anziana e le imprese si riducono. L’Istat ha previsto per il Sud, tra il 2016 e il 2065, una perdita di 5,2 milioni di abitanti.

 

I sindaci dell’Italia meridionale potranno però finalmente far vedere quanto valgono perché chi ha una pensione di una certa entità a causa delle tasse più o meno elevate in eurozona e nel mondo occidentale se la vede abbassare notevolmente. Con la nuova legge di Bilancio 2019 i pensionati stranieri potranno godersela tutta e pagare un’imposta minima del 7% dell’importo lordo andando ad abitare, anche solo per una parte dell’anno, in un paesino del Sud Italia e con un numero di abitanti non superiore alle 20.000 unità. 

 

Qualcuno pensa che il modello Riace, ripopolare i paesini del Sud con gli immigrati stranieri, spendendo milioni di euro pubblici per anni neanche rendicontati e con le cooperative di lavoro sia la strada maestra, altri che la soluzione possa essere diversa, come l’attuale governo italiano.

 

I sindaci del Sud dovranno affinare le loro capacità di costruire gemellaggi con grandi città d’Europa e del mondo, al fine di attrarre pensionati stranieri che amano l’Italia. E’ un primo passo perché il nostro Paese arriva dopo Portogallo, Spagna ed altri europei. E nella normativa c’è anche qualcosa che non convince del tutto.

 

Il 10 Aprile scorso è stata pubblicata la circolare 8/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate che spiega nel dettaglio le novità introdotte dal governo giallo-verde nella Legge di Bilancio 2019 (L.n. 145/2018) e dà una via pratica alla decicione.

La circolare, oltre a tanti altre novità, scioglie i dubbi sui redditi da pensione da fonte estera, le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati. E’ la cosiddetta flat tax pensionati.

L’art. 1 commi 273-274 della legge di bilancio 2019 introduce nel TUIR il nuovo articolo 24-ter che prevede la possibilità di presentare l’opzione per l’applicazione della nuova imposta sostitutiva ai soggetti titolari di pensione estera che si trasferiscono nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

 

Le condizioni per accedere a questo tipo di agevolazione sono, come abbiamo anticipato, il trasferimento della propria residenza fiscale in uno dei Comuni suddetti del Sud Italia con abitanti non superiori ai 20.000. Non bisogna aver già avuto la residenza fiscale nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’imposta viene trasferita in Italia e possono approfittare dell’opzione le persone che provengono da Paesi con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Praticamente il pensionato deve indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima del trasferimento. L’Agenzia delle Entrate, attraverso le modalità stabilite da tali accordi trasmetterà tutte le informazioni del caso alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale, prima di versare l’imposta forfettaria e sostitutiva in un'unica soluzione e calcolata al 7%.

Notate bene che al fine del trasferimento della residenza (cfr. art. 2, comma 2, TUIR), le persone devono per la maggior parte del periodo dell’anno (di imposta) essere iscritte nelle anagrafi di questi paeselli del Mezzogiorno e avervi o il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

 

La possibilità sarà valida per i primi cinque. E l’unica nota dolente, la durata di questa agevolazione è un po’ bassa a confronto di altri paesi come il Portogallo che fissa un limite di durata di 10 anni in cui si riscuote la pensione quasi integralmente o le isole Canarie dove non vi sono limiti di tempo.

 

La circolare spiega che è prevista anche la possibilità per il contribuente di revocare tale scelta (secondo il comma 7 del nuovo articolo 24-ter del TUIR) e in questo caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

 

 

 

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