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Economia
Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale

Il Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

ECCO IL TESTO INTEGRALE


DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.

(18G00112)

(GU n.161 del 13-7-2018)

Vigente al: 14-7-2018

Capo I

Misure per il contrasto al precariato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di attivare con

immediatezza misure a tutela della dignita' dei lavoratori e delle

imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di

crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi

sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a

salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni

fiscali per professionisti e imprese;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre

strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure

ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche

sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina

del contratto di lavoro a tempo determinato

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un

termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo'

avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro

mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria

attivita', ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non

programmabili, dell'attivita' ordinaria.»;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e'

sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

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3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore

a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di

effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve

essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque

giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto

contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui

al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello

stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine

complessivo eccede i dodici mesi.»;

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:

«01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle

condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere

prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo

in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I

contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2, possono essere

rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui

all'articolo 19, comma 1.»;

2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e'

sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e'

sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e'

sostituita dalla seguente: «quinta»;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di

lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle

proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di

cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati

dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le

disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Art. 2

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di

assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra

somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al

capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e

24.».

Art. 3

Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione

contratto a tempo determinato

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,

n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a

ventiquattro mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non

inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'».

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28

giugno 2012, n. 92, e' aumentato di 0,5 punti percentuali in

occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche

in somministrazione.

Art. 4

Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti

giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico

2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse

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Societa' sportive dilettantistiche

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi

353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo

3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del

comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive

dilettantistiche lucrative» sono soppresse.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e'

soppresso.

4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni

sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche

senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le

societa' e associazioni sportive»;

b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le

seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di

societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e

associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle

seguenti: « a disposizione di societa' e associazioni sportive

dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento

al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un

fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive

dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno

2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro

nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3

milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno

2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette

risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le

maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di

cui ai commi 1 e 3.

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni per l'anno

2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro

per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5

milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno

2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di

euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3

milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2

milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno

2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di

euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in

69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per

l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni

di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in

72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del

presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni

di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di

69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per

l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni

di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di

71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere

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dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di

euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro

per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle

maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni

di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a

120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per

l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni

di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a

126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per

l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028,

mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli

1, 2 e 3.

3. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza

pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al

monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui

agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero

dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre

di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali

iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31

dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per

l'attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 12 luglio 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo

economico e del lavoro e delle

politiche sociali

Bussetti, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Tria, Ministro dell'economia e

delle finanze

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Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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decreto dignità testo integrale





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