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Economia
Ecco come funziona l'Arbitro delle Controversie Finanziarie


Finalmente approvata l'alternativa alle vie legali, più rapida e a costo zero per i piccoli e medi risparmiatori
Da lunedì 9 gennaio è disponibile in Italia una nuova strada per risolvere le controversie sui prodotti finanziari. Si tratta dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob.
E' un organismo collegiale cui sottoporre le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori.

L'Arbitro, nato per adeguarsi a una direttiva europea, costituisce finalmente un'alternativa rapida e a costo zero alle vie legali. Le decisioni dovranno essere prese dall'organismo collegiale entro il termine massimo di 90 giorni e i rimborsi, se deliberati, saranno erogati in tempi brevi, secondo quanto stabilito dalla norma.
La Commissione Europea aveva approvato già da tempo il regolamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
Analogamente a quanto disposto per l'Arbitro bancario finanziario (Abf), istituito precedentemente presso la Banca d'Italia, anche questa procedura presso la Consob prevede l'adesione obbligatoria degli intermediari finanziari e soprattutto la natura cogente delle decisioni prese dall'organismo: gli intermediari non avranno più scuse né potranno chiedere rinvii, dovranno solo procedere con rapidità ai rimborsi, se deliberati.
Sembrerebbe dunque che sia finalmente stato messo a disposizione dei risparmiatori un efficace strumento di tutela diretta dei loro interessi. Ribadiamo che il ricorso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (per essere più precisi sono 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Quali sono le controversie che si possono sottoporre all'Arbitro?
Anzitutto, come abbiamo accennato, all'Arbitro possono essere ricondotte le controversie fino ad un importo richiesto di 500.000 euro. I temi ammessi sono quelli relativi alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori, sia nella prestazione dei servizi di investimento, sia in quelli di gestione collettiva del risparmio.
Un'importante novità del settore è che potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di "equity crowdfunding", vista la loro sempre crescente presenza sul mercato della finanza innovativa.
Per l'invio e la gestione del ricorso è prevista una procedura telematica. Tuttavia sarà possibile inviare i ricorsi anche in formato cartaceo per un periodo di due anni da oggi. La procedura prevede il pieno contraddittorio tra le parti. La decisione dell'Arbitro, se il ricorso dell'investitore è accolto in tutto o in parte, stabilirà l'obbligo di risarcire danni subiti e spese sostenute, il tutto a carico dell'intermediario.
Se l'intermediario non dà pronta esecuzione alla decisione dell'Arbitro, purtroppo non c'è una vera e propria sanzione economica: è prevista a suo carico solo la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento. Il che getterebbe comunque un "marchio d'infamia" su di esso. Invece la decisione dell'Arbitro non è vincolante per l'investitore che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria se non si ritiene soddisfatto.
La Consob ha un ruolo un po' defilato in tutto questo, limitandosi solo a compiti di supporto come segreteria tecnica, mentre il collegio decidente spetta totalmente all'organizzazione dell'Arbitro.
 

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