Economia
Fca, dal Lussemburgo aiuto di Stato illegale: ripaga 30 milioni di arrettrati

Il Tribunale Ue ha confermato la decisione della Commissione europea relativa alle misure di aiuto decise dal Lussemburgo a favore di Fiat Chrysler Finance Europe. Si tratta del 'tax ruling' che permise alla societa' di determinare annualmente i profitti tassabili a titolo di imposta sulle societa' nel Granducato. Quattro anni fa la Commissione considero' tali misure un aiuto di Stato illegale per cui il Lussemburgo venne obbligato a recuperare l'ammontare dell'aiuto presso Fiat Crysler Finance Europe. Il Tribunale ha dunque dato ragione all'Antitrust, respingendo ricorsi di Fiat Chrysler Finance Europe e del Granducato.
Fca: arrestato manager in ambito indagini su emissioni diesel Usa/ Un manager di Fiat Chrysler e' stato arrestato a Detroit nell'ambito delle indagini del dipartimento di giustizia Usa sulle emissioni dei veicoli diesel. Lo riferisce la Reuters citando il portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale di Detroit, Gina Balaya. |
Fiat Chrysler Finance Europe (Fft, Fiat Finance and Trade) e' una societa' Fiat per i servizi di tesoreria e finanziamenti alle imprese del gruppo stabilite in Europa. Sia il Granducato che la Fiat avevano fatto ricorso contro la Commissione. Il Tribunale oggi ha indicato che la Commissione 'non ha proceduto ad alcuna armonizzazione fiscale ma ha esercitato la competenza prevista dal diritto Ue verificando che la decisione fiscale anticipata conferiva un vantaggio in rapporto all'imposizione normale'.
In particolare si nota che ' i prezzi delle transazioni infragruppo non sono determinati nelle condizioni di mercato' e che il principio di piena concorrenza 'costituisce uno strumento utile che permette di controllare se quelle transazioni sono remunerate come se fossero state negoziate fra imprese indipendenti'.
Di qui la liceita' dell'approccio della Commissione per accertare se il livello dei prezzi per le transazioni infragruppo validate dal Granducato corrisponde al prezzo che sarebbe stato negoziato in condizioni di mercato. Il Tribunale ritiene che giustamente la Commissione ha considerato che le modalita' di applicazione del metodo del margine netto validato dal 'tax ruling' erano sbagliate: in particolare che la totalita' dei capitali propri della societa' avrebbe dovuta essere presa in conto e che avrebbe dovuto essere applicato un'aliquota unica. Inoltre, la Commissione era nel giusto quando ha considerato che il metodo seguito per comprendere i capitali regolamentari ipotetici di Fft e per escludere le partecipazioni di Fft in Fiat Finance North America e Fiat Finance Canada dall'ammontare dei capitali da remunerare 'non permetteva di arrivare a un risultato di piena concorrenza'.
Di conseguenza, il Tribunale constata che 'jl metodo introdotto dalla decisione fiscale anticipata ha minimizzato la remunerazione di Fft sulla base della quale e' determinata l'imposta dovuta'. Di qui il conferimento 'di un vantaggio perche' comportava una diminuzione del carico fiscale' di Fft. Il Tribunale poi ha respinto gli argomenti sollevati sia dalla Fiat che dal Granducato secondo cui la Commissione non avrebbe stabilito l'esistenza di una restrizione della concorrenza. Infine, 'il recupero dell'aiuto non e' contrario al principio di sicurezza giuridica ne' al diritto alla difesa'.
La Commissione aveva stabilito che il ruling fiscale emanato dalle autorita' lussemburghesi nel 2012 aveva conferito un vantaggio selettivo a Fiat Finance and Trade pari a una riduzione indebita dell'onere fiscale per almeno 20-30 milioni dal 2012 al 2015. Il ruling fiscale riduceva artificiosamente le imposte pagate da Fiat Finance and Trade in due modi: a seguito di una serie di ipotesi e di adeguamenti al ribasso ingiustificabili dal punto di vista economico, la base di capitale stimata ai fini del ruling fiscale era decisamente inferiore al capitale effettivo della societa'; la remunerazione stimata applicata a un capitale gia' molto ridimensionato a fini fiscali era anch'essa decisamente inferiore rispetto ai tassi di mercato.
Di conseguenza Fiat Finance and Trade aveva pagato le tasse solo su una piccola parte del suo patrimonio contabile effettivo e a una remunerazione estremamente bassa. Dalla valutazione della Commissione emergeva che se nel caso di Fiat Finance and Trade si fossero applicate stime per il capitale e la remunerazione conformi alle condizioni di mercato, gli utili imponibili dichiarati in Lussemburgo sarebbero stati 20 volte maggiori.