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Economia
Lavoro, l'Anpal: cambia il Bonus Sud.Valido solo per gli assunti dal 30 aprile

Una delle regole principali per fare impresa è quella di programmare i costi aziendali. La politica degli incentivi all’occupazione può giocare un ruolo decisivo nelle scelte di investimento delle imprese. Da tempo, invece, la gestione di questi strumenti è sempre più complicata e, in molti casi, intempestiva o mancante. Si pensi, ad esempio, che il decreto direttoriale per il “bonus NEET 2019” è stato pubblicato dall’ANPAL a fine dicembre 2018, ma l’INPS ha sbloccato il codice di recupero solo a metà aprile. Invece, per il bonus rivolto agli infra-trentacinquenni, previsto dal “Decreto dignità” nel luglio scorso, si attende ancora il decreto d’attuazione. Analoga situazione per quanto riguarda il c.d. “bonus Sud”.

Lo scorso 19 aprile l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha emanato il decreto direttoriale n. 178 che introduce l’ “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud”, previsto dalla Legge di bilancio del 2019 (L. 145/2018, art. 1 c. 247) per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno. Il bonus è alla sua terza stagione, dato che era stato già disciplinato nei due anni precedenti con l’obiettivo di rilanciare l’occupazione nel Sud. Nello specifico, per l’anno 2017 era stato disciplinato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e per il 2018 dal Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018.

Queste tre misure nascono dal disegno comunitario del “Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (Pon Spao)” e trovano nella Legge di bilancio annuale la misura massima di accantonamento. La logica adottata finora, dunque, non ha previsto una soluzione di continuità. In realtà, dall’esame del decreto ANPAL del 19 aprile 2019 è subito emersa una fondamentale differenza: l’articolo 2 stabilisce, infatti, che lo sgravio contributivo venga riconosciuto soltanto a favore dei datori di lavoro del settore privato che assumano, dal 1° maggio al 31 dicembre del 2019 con contratto a tempo indeterminato, soggetti disoccupati secondo le ulteriori specifiche fornite dal decreto.

L’importo e la durata dello sgravio (esonero dai contributi obbligatori Inps a carico del datore di lavoro per un massimo di 8.060 euro per un periodo non superiore a 12 mesi) rimangono pressocché identici a quelli già osservati nello scorso biennio. Ad essere ridotto di un terzo, invece, è il periodo di riferimento delle assunzioni incentivate.

I decreti direttoriali adottati in precedenza avevano, infatti, dispensato il beneficio per le assunzioni a tempo indeterminato - incluso il contratto di apprendistato professionalizzante e la somministrazione di lavoro in staff leasing - effettuate dal 1° gennaio fino alla fine dell’anno di riferimento. Il paradosso, dunque, sta nel fatto che molti operatori economici hanno effettuato numerose assunzioni dallo scorso gennaio nella legittima convinzione che il meccanismo dell’incentivo annuale fosse in qualche modo rispettato, vista appunto la presenza della norma primaria che ne dispone il finanziamento per gli anni 2019 e 2020.

Le ragioni del più limitato arco temporale relativo alle assunzioni agevolate non andrebbero tuttavia confuse con la più avanzata data di emanazione del decreto, apparso con oltre 3 mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia delle due precedenti edizioni. In particolare il legislatore, attraverso il comma 247 dell’art. 1 della manovra finanziaria, si era limitato a stabilire un limite massimo di accantonamento - pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 -, che l’ANPAL avrebbe dovuto reperire insieme agli organismi regionali operando una ricognizione sui fondi residui a livello nazionale e territoriale. Questa tecnica, tuttavia, si è rivelata difforme rispetto a quanto previsto dalla precedente manovra (art. 1 c. 894 L. 205/2017: “ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati”), che non aveva formulato un budget, ma aveva demandato all’ANPAL e agli organi regionali la effettiva ricognizione dei finanziamenti nazionali ed europei disponibili.

La ricognizione effettivamente condotta sul saldo disponibile dopo le precedenti edizioni ha complicato l’avvio della misura per il 2019, tenendo conto anche che con la nota pubblicata il 30 novembre 2018 l’ANPAL aveva già evidenziato come il primo accantonamento previsto per l’ “Incentivo Occupazione Mezzogiorno” del 2018, pari a 200 milioni di euro, fosse del tutto esaurito e si era dovuto attendere un rifinanziamento di ulteriori 300 milioni a seguito dell’approvazione del POC SPAO. Al 30 novembre 2018, inoltre, l’ANPAL aveva rilevato che era stano assegnate risorse per 447 milioni di euro su un budget totale di 500 milioni di euro.

Vista la residua dote iniziale (pari a circa 50 milioni di euro), si è reso necessario uno sforzo congiunto con le Regioni attraverso una cessione di spesa, con le risorse già assegnate, ai singoli organismi territoriali per i medesimi programmi di occupazione, raggiungendo un totale di 120 milioni di euro (vale a dire la dote finanziaria individuata dall’art. 11 del Decreto ANPAL del 19 aprile scorso). Altri 250 milioni di euro, inoltre, arriveranno a breve per completare l’anno. Il ritardo nella pubblicazione del decreto direttoriale, dunque, ha reso difficoltoso reperire le risorse necessarie. Il provvedimento, inoltre, non poteva contenere alcuna efficacia retroattiva, in quanto alla verifica della spesa da parte degli organismi comunitari sarebbe immediatamente apparsa contraddittoria l’incentivazione di assunzioni avvenute prima che la norma ne disponesse l’avvio.

Va rilevato dunque che la manovra di bilancio del 2019 ha forse dato per scontato un finanziamento di non poca rilevanza, generando così un legittimo affidamento da parte delle imprese che, alla luce delle dinamiche sovra esposte, potrebbero anche temere che l’incentivo si esaurisca in breve tempo, viste le non eccessive risorse reperite grazie alla collaborazione tra l’ANPAL e le Regioni. Peraltro, per rendere materialmente fruibile l’incentivo è necessario attendere la circolare regolatoria dell’INPS (fortemente analoga alla n. 49/2018).

La circolare, però, non potrà ancora illustrare il cumulo previsto dall’art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 178/19 con la misura dell’esonero contributivo triennale, previsto dall’art. 1-bis del “Decreto dignità” (D.l. 87/2018), vale a dire avere meno di 35 anni di età al momento dell’assunzione e non essere mai stato assunto con un contratto a tempo indeterminato. Tale impossibilità è ascrivibile alla mancata pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che doveva essere emanato entro la fine di ottobre 2018 e che ad oggi risulta ancora non pervenuto. Attivando questa misura si consentirebbero le assunzioni degli infra- trentacinquenni nelle regioni del Sud con uno sgravio del 100% per il primo anno e del 50% per ulteriori due anni.

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