Licenziamento collettivo: nessuna reintegra senza criteri di scelta
L'approfondimento giurisprudenziale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze relative ad un vizio di comunicazione inerente ai criteri di selezione adottati per un licenziamento collettivo (era incompleta la tabella dei dati relativi ai singoli lavoratori interessati dal licenziamento).
In tal caso, la Corte d’appello di Catanzaro aveva ritenuto sussistente una violazione dei criteri di scelta e disposto la reintegrazione del lavoratore con condanna al risarcimento del danno (sanzione prevista dall’art. 5 della l. 223/1991, terzo inciso del comma 3).
La Suprema Corte, invece, con la sentenza n. 19320 del 29 settembre 2016, ha giustamente evidenziato che la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9 della L. n 223 del 1991, che fa obbligo di indicare "puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata soltanto a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti.
Pertanto, in caso di incompletezza di tale comunicazione al lavoratore va riconosciuta solo l'indennità risarcitoria relativa al vizio di procedura (da 12 a 24 mensilità: sanzione prevista dall’art 5 della l. 223/1991, secondo inciso del comma 3, che richiama l’art. 18 St. lav. co. 7), e non la reintegra per violazione dei criteri di scelta, la quale è prevista unicamente quando i criteri siano illegittimi perché attuati in difformità alle previsioni legali o collettive.
A cura di Avv. Paolo Pizzuti