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Economia
Licenziamento disciplinare, dopo le giustificazioni si può procedere
Licenziamento disciplinare, dopo le giustificazioni si può procedere

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla disposizione contenuta all'art. 7, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori che fissa in 5 giorni il termine per adottare una sanzione disciplinare a danno del lavoratore, in modo da impedire che la stessa venga proposta senza che l’incolpato abbia avuto la possibilità e il tempo per presentare la documentazione necessaria a giustificarsi.

Eppure, secondo quanto stabilito dalla Corte Suprema con la sentenza del 22 aprile 2016, n. 8180, nell’ambito di un procedimento disciplinare, se il lavoratore si giustifica prima che scadano i 5 giorni previsti dall’art. 7 dello Statuto, il datore è autorizzato a licenziare immediatamente anche senza attendere il termine della scadenza.

Ecco l'approfondimento giuridico della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

(Cass. 22 aprile 2016, n. 8180 - A cura di Avv. Paolo Pizzuti)

La Corte di Cassazione conferma che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, se il lavoratore si giustifica prima che scadano i 5 giorni previsti dall’art. 7 Stat. Lav., il datore è autorizzato a recedere dal rapporto di lavoro anche senza attendere la suddetta scadenza. La Corte, aderendo al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite in materia (sentenze n. 3965/1994 e 6900/2003), ha ribadito che la ratio della disposizione contenuta nell’art. 7, co. 5, Stat. lav., la quale fissa in 5 giorni il termine per l’adozione della sanzione disciplinare, è volta ad impedire che l’irrogazione della stessa possa avvenire senza che l’incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione.

Pertanto, quando tali giustificazioni siano intervenute – ed il dipendente non si sia riservato di produrre documentazione o integrazioni, né abbia chiesto di essere ascoltato – il datore di lavoro può licenziare immediatamente (senza attendere la scadenza dei 5 giorni previsti dall’art. 7 Stat. lav.).

Altra questione è quella relativa al termine massimo, spesso previsto dalla contrattazione collettiva, entro il quale il datore è obbligato ad effettuare il licenziamento. In base alle previsioni dei singoli contratti collettivi, infatti, tale termine può decorrere dalla scadenza dei 5 giorni, anche se il lavoratore si è giustificato in anticipo (come nel caso, ad esempio, dell’art. 69 CCNL Metalmeccanici).

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