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Economia
Riders equiparati ai subordinati, UGL: "Serve un contratto collettivo"

Pur non essendo lavoratori dipendenti, i ciclofattorini, noti come ‘riders’, hanno diritto alle tutele previste per i lavoratori subordinati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 1663/2020, che conferma la pronuncia della Corte d’appello di Torino sulla controversia sorta fra alcuni rider e la società Foodora. I giudici di legittimità hanno precisato che «non ha decisivo senso interrogarsi se tali forme di collaborazione» rientrino i «nel campo della subordinazione o dell’autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato». 

I giudici ribadiscono così l’importanza di “assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato...al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica, operanti in una “zona grigia” tra autonomia e subordinazione».

Sul caso è intervenuto Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, secondo il quale “il modo migliore per affrontare i cambiamenti è quello di accompagnare con coraggio le trasformazioni che riguardano il mondo del lavoro, riconoscendo l'alto valore sociale di tutte le occupazioni. Tuttavia sarebbe un errore lasciare al giudice la decisione circa il carattere subordinato o meno del rapporto di lavoro”.

Per Capone “la soluzione non è neanche nel decreto legge 101 che guarda soltanto ad una parte della questione. Piuttosto andrebbe ripreso il percorso avviato a suo tempo e che avrebbe dovuto portare alla definizione di un contratto collettivo specifico per i rider e per tutti i lavori il cui committente si interfaccia con una piattaforma digitale. Non sarebbe neppure praticabile, un semplice adeguamento del contratto della logistica. Resta soprattutto in piedi tutta la materia della salute e sicurezza che il decreto 101 pone in capo alle aziende utilizzatrici e non alle piattaforme. Viceversa quest'ultime dovrebbero assicurare la formazione generale, mentre le aziende utilizzatrici dovrebbero assicurare le tutele specifiche rispetto alla mansione svolta.”

 

La sentenza rappresenta senza dubbio un punto di svolta per quanto riguarda la tutela delle nuove forme di occupazione, con particolare riferimento ai prestatori di lavoro in condizione di debolezza economica. Secondo la Corte, infatti, in tali casi si applica l’articolo 2 del Dlgs 81/2015, pertanto la disciplina del lavoro subordinato va estesa anche ai rapporti di collaborazione autonoma, caratterizzati dalla continuità della prestazione, posto che la stessa sia personale e che l’attività sia organizzata dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

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