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Economia
Sciopero Ryanair: azione collettiva contro la compagnia aerea

SCIOPERO RYANAIR: MOVIMENTO CONSUMATORI ANNUNCIA AZIONE COLLETTIVA CONTRO LA COMPAGNIA AEREA

L’associazione assiste i passeggeri nella presentazione dei reclami e nell’avvio, in caso di rigetto delle richieste in via stragiudiziale, di un’azione collettiva per il recupero del dovuto

Domani 25 e giovedì 26 luglio, saranno giornate nere per il traffico aereo. Decine di migliaia di passeggeri (si stima tra i 50 e i 100 mila) rimarranno a terra a causa dello sciopero del personale Ryanair. Ben 600 voli saranno cancellati e i disagi riguarderanno l’85% dei passeggeri che non potrà volare o lo farà con ritardo e a cui la compagnia ha offerto “l’opportunità di essere riassegnati su un volo alternativo operante entro sette giorni prima o dopo il 25 e il 26 luglio” o in alternativa, la possibilità di ricevere “il rimborso integrale dei biglietti”. Ma i passeggeri hanno ben altri diritti. Fino a poco tempo fa lo sciopero è sempre rientrato di diritto nella casistica delle “circostanze eccezionali” che esoneravano la compagnia aerea - in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo - dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, in primis l’indennizzo forfettario (compensazione pecuniaria), che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta. Dallo scorso aprile, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che, perché possa essere considerata una “circostanza eccezionale”, lo sciopero non deve essere inerente all’esercizio ordinario della compagnia e deve sfuggire al suo effettivo controllo. Le compagnie aeree possono quotidianamente trovarsi ad affrontare divergenze o conflitti con i membri del proprio personale e, in quest’ottica, i rischi derivanti dalle conseguenze di decisioni da loro stesse assunte devono essere considerati inerenti al normale esercizio delle attività aziendali. Ma quali sono, allora, i diritti spettanti ai passeggeri interessati dalla cancellazione o dal ritardo del volo? In caso di cancellazione la compagnia deve anzitutto offrire al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo (partenza sul primo volo disponibile). Se questo non accade, se cioè la compagnia si limita a rimborsare il biglietto senza proporre la riprotezione, il passeggero che abbia acquistato un nuovo biglietto (anche da un vettore diverso) ha il diritto di richiedere la differenza di prezzo tra quello rimasto inutilizzato e quello sostitutivo. È poi molto importante verificare il momento in cui è stata comunicata la cancellazione: il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede il versamento della compensazione pecuniaria, che tuttavia non è dovuta quando la cancellazione viene comunicata con un preavviso di almeno due settimane. Anche il ritardo all’arrivo superiore alle tre ore dà diritto al passeggero alla compensazione. Sia in caso di cancellazione che in caso di ritardo prolungato la compagnia è poi sempre tenuta a fornire ai passeggeri l’assistenza prevista dal regolamento europeo (pasti, bevande, sistemazione in albergo, ecc.). Deve poi essere valutato caso per caso il diritto al risarcimento di altri danni (spese di soggiorno inutilmente sostenute, esborsi per ulteriori trasporti e noleggi di autoveicoli).

Movimento Consumatori assiste i passeggeri per la presentazione dei reclami e l’avvio, in caso di rigetto delle richieste in via stragiudiziale, di un’azione collettiva per il recupero del dovuto. Chi intende aderire può accedere allo Sportello del Consumatore online attraverso il sito www.sportello.movimentoconsumatori.it.

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