Lo scudo mette al riparo dall'inversione dell'onere della prova in base alla quale il contribuente deve dimostrare che le attivita' detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio non sono frutto di evasione fiscale. Inoltre, l'emersione e' ammessa anche nel caso in cui le attivita' siano detenute all'estero per il tramite di trust.
Sono alcune delle novita' contenute nella circolare n. 43/E di oggi, disponibile sul sito, con cui le Entrate dettano le istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione.
In particolare, l'adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attivita' all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall'articolo 12 del Dl 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attivita' finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.
Inoltre, l'emersione e' ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attivita' da parte del contribuente, ma anche se le attivita' sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust. Possibilita' di accedere allo scudo anche per le Cfc, con i relativi effetti che si producono in capo al socio persona fisica che ne detiene il controllo. Tra le novita', anche il divieto di utilizzare lo scudo nei confronti di societa' di capitali, nel caso in cui il contribuente che accede alla regolarizzazione ne sia il dominus.
NON SONO REGOLARIZZABILI BENI DALLA SVIZZERA - Chi possiede beni in Svizzera, nella Repubblica di San Marino o nel principato di Monaco non potra' regolarizzarli attraverso lo scudo fiscale, ma e' previsto soltanto l'obbligo di rimpatrio. I tre stati non risultano infatti nella lista dei 36 paesi dai quali e' consentito regolarizzare attivita' compilata dall'Agenzia delle Entrate. Possono essere quindi regolarizzate, spiega la circolare, solo le attivita' detenute in stati con i quali vige un effettivo scambio di informazioni: non solo quindi i paesi Ue ma anche quelli extra Ue che rispettano gli standard fissati in merito dall'Onu e dall'Ocse. Chi detiene, ad esempio, beni in un paese considerato non in linea con i requisiti Onu/Ocse, come ad esempio il Liechtenstein, potra' effettuare solo il rimpatrio. La lista dell'Agenzia dell'Entrate comprende: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia e Ungheria.
GLI INTERMEDIARI ABILITATI - Banche e societa' di gestione del risparmio, ma anche agenti di cambio e le Poste. Sono questi alcuni degli intermediari ai quali si dovra' ricorrere per l'emersione dei beni posseduti all'estero. L'elenco comprende:
1) Banche italiane
2) Societa' di intermediazione mobiliare
societa' di intermediazione mobiliare
3) Societa' di gestione del risparmio
4. Societa' fiduciarie
5) Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
6) Poste Italiane
7) Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
ANCHE EREDI POSSONO PRESENTARE DICHIARAZIONE - I beni detenuti all'estero potranno essere rimpatriati o regolarizzati anche dagli eredi del loro proprietario. Al momento di presentare la dichiarazione di emersione, l'erede del titolare delle attivita' dovra' indicare i dati del defunto nella sezione
'Dati del dichiarante' e i propri nella sezione 'Dati del rappresentante del soggetto dichiarante', specificando la sua qualifica. Gli eredi che presentano la dichiarazione riservata, si legge ancora nella circolare, godono della preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del defunto. Tuttavia, in caso di rimpatrio, le attivita' non godono della riservatezza in capo agli eredi.
ANCHE OPERE D'ARTE E YACHT TRA ASSET COPERTI - Potra' beneficiaredello scudo fiscale anche chi possiede un pregiato zaffiro (custodito all'estero) o chi ha il motoscafo attraccato ad un porto esotico. Tra i beni che potranno essere regolarizzati con lo scudo fiscale figurano infatti anche investimenti di natura non finanziaria come, ad esempio, yacht, opere d'arte, oggetti preziosi e immobili, purche' detenuti da prima del 31 dicembre 2008 in un paese che garantisca un effettivo scambio di informazioni fiscali. Le attivita' non finanziarie, spiega la circolare, dovranno essere indicate nel modulo RW soltanto nel periodo d'imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili in Italia. Gli immobili situati all'estero, ad esempio, andranno dichiarati nel modulo RW relativo al periodo d'imposta in cui sono stati dati in locazione. Inoltre, vanno indicati gli immobili che sono assoggettati ad imposte sui redditi nello
stato estero anche se tenuti a disposizione (come in Spagna), a meno che non si tratti di un paese che non prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (come in Francia).