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Economia
Superbonus, stop alle cessioni dei crediti: ecco che cosa cambia

Superbonus, dal governo stop alle cessioni dei crediti: ecco come salta lo sconto in fattura 

L'ennesima “tempesta perfetta” si abbatte sul Superbonus. L'agevolazione introdotta nel 2020, che permette di usufruire di una detrazione fiscale per i  lavori edilizi legati all'efficientamento energetico o alla ristrutturazione di immobili, sembra giunta al capolinea. Il governo ha infatti deciso di “chiudere i rubinetti”, approvando in Consiglio dei ministri (e già approdato in Gazzetta Ufficiale), il decreto che ha sancito lo stop allo sconto in fattura e a tutte le cessioni dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi, a partire appunto dal superbonus al 110%. Il decreto riguarda la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%, misure anti sisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Il via libera al decreto cambia quindi l'assetto della cessione dei crediti e dello sconto in fattura (ma non per tutti): il governo Meloni ha infatti precisato che chi ha già iniziato i lavori o comunicato la Cila (la Comunciazione di inizio lavoro Asseverata) potrà ancora applicare le vecchie regole per liquidare il bonus, per gli altri invece resta solo la strada della detrazione d'imposta. Questo significa che i bonus edilizi (superbonus, ecobonus, bonus facciate, sisma bonus), non sono spariti, bensì sono rimasti "accessibili" soltanto in un'unica versione.

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Superbonus 110%, ecco i principali cambiamenti

1- Stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito 

Da oggi per gli interventi legati ai bonus edilizi non potranno più essere utilizzate le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito al posto della detrazione, ad eccezione di quelli per cui sia già stata presentata la Cila. Salta quindi la possibilità di cedere i crediti relativi a: spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro; spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

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