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Economia
Truffati dalle banche, arriva il rimborso. In vigore il decreto

Avvocato Franchi (Konsumer): “Il provvedimento interessa chi acquistò azioni o obbligazioni subordinate emesse dalle banche finite in default. La domanda va presentata telematicamente entro 180 giorni”.

Finalmente una buona notizia per quei consumatori che, con la speranza di costruirsi un futuro economicamente più solido, avevano investito in azioni o obbligazioni subordinate, emesse da quelle banche poi finite in default. Dopo mesi di attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno il decreto del ministro dell’Economia del 10 maggio 2019, che stabilisce le modalità di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). Sono stati stanziati in favore del FIR 525 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2021.

Il provvedimento regola le modalità di erogazione degli indennizzi a favore dei 300 mila piccoli investitori rimasti danneggiati dai crack delle banche, finite in risoluzione o in liquidazione coatta, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 2018. Tra queste, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nonché le loro controllate.

Riceveranno il “ristoro” automatico esclusivamente le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100 mila euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro nel 2018, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le microimprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni.

Per tutti gli altri che non rientrano in queste categorie, è, invece, previsto un rimborso semi-automatico. Per accedervi, il risparmiatore dovrà registrarsi sul portale online fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e presentare lì la domanda, allegando tutte le prove di avere subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del Testo Unico in materia Finanziaria. Non sono, invece, da considerarsi risparmiatori, quindi non hanno diritto al rimborso, i soggetti come gli istituti di credito, che esercitano l’attività d’intermediazione finanziaria, come pure le loro controparti qualificate.

“Finalmente sembra che la lunga attesa per centinaia di migliaia di consumatori traditi stia volgendo al termine. – Ha commentato l’Avvocato Giovanni Franchi, esperto di diritto dei consumatori e Presidente della sezione Emilia-Romagna dell’Associazione Konsumer. - L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95% del costo di acquisto delle stesse, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.”

“Invito i consumatori interessati a provvedere quanto prima ad avviare tutte le procedure necessarie e a registrarsi sul portale del Fondo. – Prosegue l’Avvocato Franchi. – La domanda andrà inviata per via telematica, accompagnata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019 e per i 180 giorni previsti dalla normativa. I risparmiatori avranno dunque sei mesi di tempo. A coloro che dovessero avere poca dimestichezza con gli strumenti telematici, o che dovessero avere dei dubbi circa la documentazione da produrre, consiglio di affidarsi ad un’associazione di consumatori, dove degli esperti potranno assisterli nell’invio della pratica. Noi come Konsumer abbiamo già preso in carico alcune richieste.”

 

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