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Economia
Voucher, sms a quale numero? Come non sbagliare coi voucher. Guida ai voucher

Voucher, quale numero? Comunicazione obbligatoria via sms? Ecco come fare con i buoni lavoro.

E' tutto pronto per la nuova procedura di comunicazione obbligatoria per l’uso dei voucher per lavoro accessorio, i cosiddetti buoni lavoro. Dopo un forte giro di vite che ha visto questi strumenti sotto accusa per aver favorito nel tempo il lavoro nero (paradossalmente visto che si trattava di strumenti orientati proprio all’emersione del fenomeno), con l’ultimo decreto di pochi giorni fa [1] si è dato il via a una nuova fase:

    Per utilizzare i buoni lavoro sarà assolutamente obbligatoria una comunicazione preventiva di almeno 60 minuti.
    Per facilitare la comunicazione e rendere il controllo più immediato, tale comunicazione dovrà avvenire via SMS o mail.

Tutto corretto. Se non fosse che non è ancora dato sapersi, a distanza di vari giorni dall’attivazione della nuova procedura, e di vari mesi dall’annuncio della stessa (il nostro primo articolo risale a ben prima dell’estate, si legga Buoni lavoro: ecco le nuove regole), quali siano i numeri a cui inviare il famigerato SMS, o l’indirizzo a cui inviare la mail.

Buoni lavoro: a chi mandare l’SMS?

Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo il messaggio di comunicazione di inizio della prestazione dovrebbe essere inviato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il problema - scrive http://business.laleggepertutti.it - è che sebbene la legge stabilisca cosa va inserito nella comunicazione (dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine della prestazione), definisca lo strumento con il quale può essere fatta (email o sms), individui, come detto, il destinatario dell’atto, il decreto non precisa un elemento essenziale: a quali recapiti spedire la mail o il messaggio sms?

Buoni lavoro come fare la comunicazione preventiva?

Alla luce di quanto detto, la questione è in gestione al ministero del lavoro. Sino al rilascio di chiarimenti o di uno specifico Decreto Ministeriale, secondo quanto sino ad oggi pubblicato in merito sarebbero individuabili 3 soluzioni intermedie per i voucher che riportiamo di seguito.

Soluzione 1: comunicazione ai recapiti del lavoro intermittente inviare la comunicazione agli stessi recapiti già esistenti per il lavoro intermittente, strada questa suggerita dalla relazione di accompagnamento al decreto e appare la più corretta ad oggi, quindi:

 
    sms al numero 3399942256
    email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
 

Una soluzione del genere fornisce difatti una certezza di aver adempiuto all’obbligo e dunque di non incorrere in sanzioni.

Soluzione 2: usare i soliti recapiti

L’uso dei medesimi recapiti utilizzati sino ad ora – dunque la comunicazione attraverso la sezione apposita del sito INPS – non sarebbe del tutto corrispondente alle norme del decreto citato (la modalità di invio telematico non è difatti prevista nel nuovo regolamento), tuttavia avrebbe il vantaggio di attestare una buona fede dell’azienda nel voler adempiere all’obbligo di comunicazione.

Soluzione 3: nessuna comunicazione

La scelta di non comunicare in alcun modo l’avviamento del rapporto di lavoro accessorio potrebbe essere la più semplice ma anche la più rischiosa. L’obbligo di comunicazione preventiva è comunque entrato in vigore, il fatto che mancaino dettagli non cambia l’immediata efficacia del decreto.

Con l’obbligo di comunicazione viaggia dunque anche la sanzione amministrativa per mancata comunicazione, da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per il quale la comunicazione viene omessa.

Chi non deve effettuare alcuna comunicazione?

Non vige obbligo di comunicazione per i seguenti soggetti:

    enti pubblici,
    attività non commerciali
    famiglie.

[1] Dlgs 185/16.

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