Contribuenti decaduti riammessi al pagamento rateale
I contribuenti decaduti nei tra anni antecedenti il 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute, a seguito dell'avviso di accertamento, possono essere riammessi al pagamento rateale, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016. A comunicarlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.13/E, pubblicata il 22 aprile 2016, nella quale specifica che il pagamento delle rate scadute deve essere ripreso entro il 31 maggio 2016.
L'Agenzia precisa che per poter essere ammessi alla rateazione i contribuenti devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza. I contribuenti, inoltre, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Restano esclusi, invece, i contribuenti coinvolti negli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali per esempio la conciliazione e la mediazione. Un'altra condizione per essere ammessi al beneficio è che le somme, il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza, siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell’Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano quindi escluse le altre tipologie d’imposta tra cui, l’Iva.