Ferie non godute: contributi entro il 22 agosto
Entro il 22 agosto 2016 i datori di lavoro devono versare i contributi all'Inps anche per le ferie che il lavoratore ha maturato nell'anno 2014, ma che non ha fruito entro la fine di giugno 2016. In questo caso si utilizzerà la denuncia contributiva relativa al corrente mese di luglio, che è il mese successivo a quello di scadenza del termine di fruizione. Il termine per la contribuzione, inizialmente fissato per il 16 agosto, è stato spostato al 22 agosto in concomitanza della pausa estiva. Su Italia Oggi Sette vengono riepilogati tutti i casi di obbligazione contributiva.
Inoltre, se l'azienda è in crisi, il pagamento dei contributi può essere prorogato per "legittimo impedimento". Se all'impresa è stata concessa la CIG, ordinaria o straordinaria e anche in deroga, il termine per l'adempimento contributivo, ordinariamente fissato al diciottesimo mese successivo all'anno solare di maturazione delle ferie, è sospeso per un periodo di durata pari a quello del "legittimo impedimento" (come ribadito nell'interpello n. 19/2011 del Ministero del Lavoro in risposta ai Consulenti del Lavoro).
Sullo store della Fondazione Studi è disponibile la guida operativa sulle ferie, aggiornata al mese di giugno, con tutte le scadenze da rispettare, i criteri di calcolo dei contributi per le ferie non godute e le risposte ai quesiti.