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Roma, 24 apr. (Labitalia) - I lavoratori 'impatriati' possono optare per il regime fiscale agevolativo fino al 2 maggio 2017. Lo sottolinea in un approfondimento la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ricordando che è quanto ha chiarito "l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 64188 del 31 marzo 2017, che fissa le modalità di esercizio dell’opzione per chi non l'abbia esercitata nel termine indicato dal provvedimento del 29 marzo 2016. La misura agevolativa per questi lavoratori dipendenti consiste in una riduzione della base imponibile ai fini Irpef del 30% per l’anno di imposta 2016 e del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre periodi successivi". "Dal momento che il provvedimento in esame -continua la nota- costituisce il sesto intervento (fra normativa e prassi) dedicato alle misure per lavoratori impatriati, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il presente approfondimento mette a sistema i predetti interventi al fine di rendere più agevole ai destinatari la facoltà di opzione"."Nell’ottica di attrarre i lavoratori italiani ‘espatriati’ e, al contempo, i lavoratori Ue con alle spalle almeno 24 mesi di residenza in Italia -spiegano i consulenti del lavoro- la Legge n. 238/2010 aveva inaugurato un regime fiscale di vantaggio che prevedeva un considerevole beneficio fiscale, pari a una riduzione dell’imponibile dell’80% per le lavoratrici e del 70% peri lavoratori. Lo sconto, dopo diverse estensioni, fra cui l’ultima operata dal decreto 'Milleproroghe' del dicembre 2014, sarà operativo solo fino al 31 dicembre 2017". "Nel settembre del 2015, aderendo all’obiettivo della legge delega n. 23/2014, di 'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia' è apparso il decreto legislativo n. 147/2015, il quale ha introdotto -all’art. 16- un (nuovo) regime speciale per i lavoratori impatriati, apparentemente gemello del precedente. In realtà, la nuova agevolazione presentava diverse differenze". "Lo sconto sull’imponibile -parificato fra i due sessi- si capovolgeva -spiegano i professionisti- limitandosi a una esenzione del 30%; nella direzione di una maggiore appetibilità, la legge di Stabilità del 2016, ha ampliato l’agevolazione dal 30 al 50% dell’imponibile fiscale, a partire dall’anno d’imposta 2017". "La misura agevolativa -spiegano i consulenti del lavoro è strutturale e senza scadenza (al contrario della L. 238/2010, ormai in esaurimento), con durata totale pari a 5 anni di imposta (vale a dire l’anno del trasferimento di residenza in Italia e i 4 successivi). Per potere mantenere il beneficio l'impatriato dovrà mantenere in Italia per almeno due anni la propria residenza; nel caso di violazione di questa condizione di 'lock in' la norma prevede il recupero dei benefici già fruiti, con sanzioni e interessi. La manovra di fine 2016 ha poi ulteriormente allargato lo spettro dei beneficiari del nuovo regime, i cui requisiti originari erano stati identificati dal decreto del Mef del 26 maggio 2016, includendo, oltre alla stessa platea individuata dalla L. 238/2010, anche i lavoratori extra Ue, i percettori di redditi di lavoro autonomo e, pur senza ancora alcuna conferma ufficiale, i lavoratori ‘impatriati’ a seguito di distacco". Secondo i consulenti "nell'ottica di armonizzare i due differenti regimi agevolativi e di prevedere un ‘passaggio’ dal precedente a quello più recente, la L.n. 208/2015 (art. 1, c. 259) aveva poi previsto la possibilità di esprimere tale opzione per la platea designata dalla norma precedente (art. 2, c. 1 L. 238/2010) a condizione che si fossero trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, secondo le istruzioni specificate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016 con termine di opzione esercitabile fino al 30 giugno 2016". I consulenti del lavoro ricordano quindi che "il decreto legge Milleproroghe del 30 dicembre scorso (D.l. n. 244/2016, art. 3 c. 3-novies) ha introdotto una nuova finestra di adesione all’opzione, riservata ai soggetti che, trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015, rientrino nei requisiti di cui all’art. 2, c. 1 della L. 238/2010 a prescindere dal fatto che avessero o meno fruito del precedente regime fiscale agevolato". "Il provvedimento del 31 marzo 2017 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine di adesione al prossimo 2 maggio 2017 con la presentazione di una istanza irrevocabile al proprio datore di lavoro il quale, in qualità di sostituto d’imposta, sarà tenuto -dal mese successivo alla presentazione dell’istanza- ad applicare per tutto il 2017 la detassazione parziale applicando gli ordinari scaglioni Irpef al 50% dell’imponibile fiscale e per i successivi 4 anni d’imposta. Va specificato inoltre che Il datore di lavoro disapplicherà il regime agevolato nel caso in cui il percipiente impatriato comunichi il trasferimento della propria residenza o domicilio all’estero prima del decorso dei cinque anni dal rientro in Italia, dal momento che per chi esercita l’opzione il lock in period rimane quello precedentemente previsto dall’art. 7 della L. n. 238/2010".





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