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Roma, 20 mar. (Labitalia) - L'abolizione totale dell'utilizzo dei voucher non ha soltanto creato un vuoto operativo nelle attività abitualmente gestite tramite il lavoro accessorio. Ma ha anche creato un vulnus molto importante a livello normativo. L'immediata entrata in vigore del decreto legge n.25/2017 ha prodotto, infatti, la contestuale abrogazione dell'intera normativa sui voucher, con la conseguenza che per quelli utilizzabili fino alla fine del 2017 manca una qualsiasi norma di riferimento. E per questo motivo serve un intervento correttivo. E' quanto sostiene la Fondazione studi dei consulenti del lavoro in un parere sul tema. Secondo i professionisti, infatti, "il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, recante 'disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti', pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore alla stessa data, all’art. 1, co. 1, dispone l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81/2015, recanti la disciplina del lavoro accessorio". "Al secondo comma - aggiunge - la norma prevede la possibilità che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetto voucher) richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017". Gli artt. 48-50 del d.lgs. n. 81/15, spiegano i consulenti del lavoro, "disciplinavano gli aspetti essenziali del lavoro accessorio: definizione, campo di applicazione, sanzioni, aspetti previdenziali". "Le norme abrogate - proseguono - prevedevano i limiti economici, unico elemento definitorio sostanziale, lo speciale regime per l’agricoltura, le modalità di accesso al lavoro accessorio, fino a un recente obbligo di comunicazione preventiva ed un conseguente apparato sanzionatorio specifico in caso di violazione, introdotto dal decreto legislativo n. 185/2016 (cosiddetto correttivo Jobs act)".Per i consulenti del lavoro, "la disciplina del lavoro accessorio è dunque abrogata dal 17 marzo 2017, ma i voucher eventualmente già richiesti a quella data potranno essere utilizzati ancora per i rimanenti nove mesi dell’anno in corso". "Si tratta di una criticità - avvertono - di non poco conto, perché ciò significa che nel caso di attivazione di voucher acquistati sino al 17 marzo 2017, ci si troverà di fronte alla necessità di gestire un rapporto di lavoro privo di una disciplina propria. Anzi, senza regola alcuna". Ciò, sostengono i professionisti, "perché manca al dl n. 25/17 una norma dal contenuto analogo a quanto previsto in materia di collaborazioni coordinate e continuative, laddove l’art. 52 del decreto legislativo n. 81/2015, pur abrogando esplicitamente le norme regolatrici del lavoro a progetto, altrettanto dichiaratamente ne dispone l’applicabilità per i contratti ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma, sino al loro spirare naturale". "Al contrario, nel caso dell’utilizzo dei voucher alle condizioni del secondo comma dell’art. 1 del dl n. 25/17 -sottolineano ancora i consulenti del lavoro- un eventuale conflitto connesso alla conduzione del rapporto di lavoro accessorio, per qualsiasi ragione o causa, non troverebbe alcun riferimento normativo cui ancorare il giudizio e la risoluzione del conflitto stesso. Con una conseguente incertezza senza pari, perché il lavoro accessorio è (era) indifferente alla qualificazione classica tra lavoro autonomo e subordinato. Abrogate ora le norme speciali, risulta davvero complicata la possibilità di ricondurlo efficacemente all'una o all'altra disciplina, al netto dei casi patologici delle applicazioni elusive in cui sia necessaria la conversione". Per i professionisti, "la criticità è poi particolarmente significativa in relazione al terzo comma dell’art. 49, appena di recente introdotto dal decreto legislativo n. 185/16, che impone la comunicazione preliminare di sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, sanzionandone pesantemente l’eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione)". "Per effetto del combinato disposto del primo e del secondo comma del dl n. 25/17, a rigor di legge, ci sarebbe -spiegano i consulenti- da rilevare non soltanto che la comunicazione preventiva non è più obbligatoria, non essendo prevista da alcuna legge vigente, ma, circostanza altrettanto grave, sarebbe impossibile applicare la sanzione in caso di omissione, perché anche la norma che la prevede(va) è stata espressamente abrogata". "Appare perciò evidente -concludono i consulenti del lavoro- la necessità di un intervento correttivo del secondo comma dell’art. 1 del dl, cioè quello che elimina i voucher. Intervento che colmi tale vuoto normativo, altrimenti oggettivamente evidente, con una previsione che rispetto all’attuale proroga circoscritta del lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017, preveda anche un effettivo regime transitorio di vigenza delle norme altrimenti abrogate, entro gli identici limiti previsti per l’utilizzabilità dei voucher".





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