Roma, 19 nov. (Labitalia) - Il cosiddetto 'decreto Dignità' (il dl 87/2018 convertito nella legge 96/2018) si applica ai contratti a tempo di lavoro determinato stipulati successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto) nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. E' uno dei chiarimenti forniti dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro, con la circolare n.18 emessa oggi. La circolare riepiloga tutte le risposte ai quesiti in materia di lavoro e fiscale fornite dagli esperti in occasione del 20° Forum Lavoro e Fiscale, trasmesso in collegamento streaming con le sedi dei Consigli provinciali dell'Ordine lo scorso 30 ottobre, proprio per approfondire le principali novità introdotte dalla legge 96/18, anche alla luce delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018. In particolare, spiegano i consulenti del lavoro, per proroga "si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto attraverso il rinvio di un termine o di una scadenza; per rinnovo si intende la 'rinegoziazione' con i medesimi soggetti delle condizioni contrattuali, fermo restando il mantenimento della stessa categoria legale e mansione".
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