Roma, 10 ago. (Labitalia) - Le novità introdotte dal legislatore in materia di voucher, in particolare con la legge 96/2017 "consentono agli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionali attraverso due nuovi strumenti, il libretto di famiglia (LF) e il contratto di prestazione occasionale (Cpo)". Lo ricorda la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nell'Approfondimento pubblicato oggi che contiene tutti i chiarimenti ad alcuni quesiti operativi sui due nuovi strumenti.I consulenti ricordano che, per l'uso dei voucher, è necessario rispettare "limiti economici riferiti ad un anno civile" che sono: 1) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; 2) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; 3) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.Al limite massimo di compenso previsto al punto 3), spiegano i consulenti "si aggiunge anche un limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile". "Inoltre, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa", concludono.
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