Il web non è stampa

Martedì, 18 settembre 2012 - 14:24:00

di Mario Tedeschini Lalli
(da http://mariotedeschini.blog.kataweb.it)

Le motivazioni della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha assolto a maggio Carlo Ruta dal reato di “pubblicazione clandestina”, avranno conseguenze molto, ma molto ampie sul modo di intendere e fare il giornalismo in Italia. Le conseguenze potrebbero essere positive (nel senso di una liberalizzazione del concetto di “giornalismo”), o negative (nel senso di rinnovati tentativi legislativi per “regolamentare” l’informazione digitale), ma saranno in ogni caso importantissime.

La cosa più importante, a mio avviso, è che la Corte - in analogia, mi sembra, con altre recenti sentenze della magistratura - ha definitivamente superato la distinzione tra “giornale” e “blog”, stabilendo puramente e semplicemente che ciò che essa chiama il “nuovo prodotto ‘media’ costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito www.)” non è soggetto alla disciplina della Legge sulla Stampa del 1948, che prevede l’obbligo di registrazione al tribunale delle testate periodiche - con il semplice ragionamento che il web non è “stampa” (cioè non è - di tutta evidenza - un “prodotto tipografico”) e che quindi non ricade sotto la legge che per l’appunto intendeva regolare la “stampa”. (Ne hanno scritto il sito LSDI e Francesco Paolo Micozzi, che ha anche il testo integrale).

Come è noto negli ultimi anni, per difendersi da diversi tentativi di “regolamentare” l’espressione delle opinioni e la libertà di informazione sul web, molti blogger e informatori “amatoriali” hanno cercato di sostenere una differenza tra i prodotti informativi “professionali” e quelli che non lo sono. Il ragionamento era: imporre a chiunque gli obblighi delle testate giornalistiche professionali ha come conseguenza la repressione della nuova libertà di espressione. Un ragionamento, tuttavia, che aveva in sé il pericolo di confermare nell’opinione pubblica e specialmente tra la classe politica l’idea che fosse auspicabile e possibile distinguere tra ciò che “è giornalismo” e ciò che non è, alla faccia delle sfumature di grigio che rendono difficile e dannoso nel mondo digitale ogni precisa distinzione di questo genere. Benché tatticamente comprensibile, questa posizione era ritenuta da questo blog strategicamente dannosa.

Da oggi in poi questa distinzione non si pone o non si dovrebbe porre più: per la Suprema corte nessun sito web è di per sé obbligato a registrarsi presso il Tribunale o presso il ROC, a meno che non intenda usufruire degli aiuti pubblici all’editoria. Questo vuol dire che anche il Corriere della Sera o Repubblica potrebbero - volendo - non registrare le loro testate online. E se smettessero di pubblicare un’edizione stampata potrebbero sottrarsi completamente alla Legge del 1948.

E’ uno passaggio importante, ma occorre fare molta attenzione agli sviluppi possibili. Anche le testate radiotelevisive non sono “prodotti tipografici”, ma una legge del 1990 (la famosa “Mammì”) stabilì che anch’esse fossero soggette alla legge del ‘48. Non è da escludere che tra le forze politiche, professionali e imprenditoriali nasca qualche tentazione simile per quanto riguarda i prodotti digitali - tentazione pericolosa perché il rischio è di ricominciare la battaglia di retroguardia su che cosa è o non è giornalismo o, peggio, considerare ogni espressione digitale come soggetta a regolamentazione.

La Legge del 1948 è a questo punto ufficialmente priva di senso, piuttosto che riscriverla sarebbe opportuno cancellarla. O lasciare che passi progressivamente in disuso, come le norme che un tempo regolavano i tram a cavalli.






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