Roma, 12 lug. (AdnKronos) - I contratti per attività stagionali possono essere "rinnovati o prorogati anche in assenza" delle causali. E' quanto prevede il testo del decreto dignità bollinato dalla Ragioneria dello Stato, in materia di misure per il contrasto al precariato. La disposizione, che modifica l'iniziale versione del dl, è contenuta nell'articolo 1 sulla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. "Al contratto di lavoro subordinato - si legge nel testo - può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria". Anche in assenza di queste condizioni, sarà invece possibile rinnovare e prorogare i contratti stagionali.
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