(AdnKronos) - Un’eccezione, sottolinea l'Inps, riguarda unicamente gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali. Questi lavoratori sono iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (Cpi), e nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia, ma nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare il detto onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.Si ricorda che i lavoratori dipendenti pubblici che vogliano comunque verificare la propria situazione contributiva, lo possono fare dal sito istituzionale accedendo, tramite Pin, all’estratto conto personale e verificarne la correttezza.In caso riscontrassero lacune e/o incongruenze possono richiedere la variazione della posizione assicurativa (Rvpa), istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.
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