(AdnKronos) - La circolare ribadisce che “la problematica dell’ammissibilità delle autodichiarazioni è risalente nel tempo e si ripropone periodicamente, soprattutto allorquando emerge l’esigenza di verificarne i contenuti” e ne ricorda, quindi, la normativa di riferimento: “Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea può utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 ed avvalersi quindi della semplificazione amministrativa disciplinata dal testo unico in esame, alle seguenti condizioni e limitazioni previste espressamente dall'art. 3, secondo comma: condizione soggettiva: deve trattarsi di soggetto regolarmente soggiornante in Italia; condizione oggettiva: la dichiarazione sostitutiva deve riferirsi esclusivamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”.In linea generale la normativa dice che “non è pertanto consentito, in linea generale, al cittadino extracomunitario di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, qualora non sia regolarmente soggiornante in Italia, e qualora gli stati, qualità personali e fatti non siano certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, con le sole eccezioni sopra indicate. Se manca infatti il presupposto del controllo, non solo non troverebbe ragion d'essere la semplificazione, ma si consentirebbero abusi potenzialmente devastanti per l'attendibilità dei dati in possesso della P.A. e comunque fonte di possibili illegittime erogazione di benefici non dovuti”.
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