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Politica
Ddl Anticorruzione. Chi si pente si salva. Ma se denuncia in tempo e utilmente
 

L'hanno scritto davvero e scavando fra le carte potrebbe essere la novità rilevante nei processi giudiziari dei prossimi anni: chi si pente di un atto corruttivo può salvarsi

Nasce così il pentito da corruzione. La figura è stata inserita nel ddl Anticorruzione, ed è stata approvata al Senato, per attaccare questo tipo di reato che in Italia, secondo la Corte dei Conti, è un fenomeno "devastante" che incide in modo significativo anche sul debito pubblico.

Nel nostro Paese i sistemi di controllo sono scarsi ed inefficaci, ha spiegato nel 2017 il procuratore generale Claudio Galtieri. 

“Il primo antidoto alla corruzione è la trasparenza”, ha detto qualche mese fa a Il Sole 24 ore il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, “che però non si raggiunge con una miriade di obblighi concentrati su singoli aspetti puntuali, e slegati da un obiettivo sistemico”. Tra i più rilevanti vi sono la “semplificazione delle regole ed effettività degli strumenti di contrasto”. Come a dire: non si debella la corruzione con una giungla di norme, anzi vale il contrario, più norme vi sono più è facile aggirarle, approfittando dei conflitti interpretativi tra queste.

Eppure in Italia, anche in uno studio recente di Unimpresa, si scrive che la corruzione "divora" 10 miliardi di prodotto interno lordo l'anno per complessivi 100 miliardi in un decennio.

Un dato che esiste e che è in concreto difficile da quantificare. Non è serio però calcolarlo con classifiche tipo quella della ong Transparency International che fa sondaggi sulla “corruzione percepita” in un tal Paese a fronte delle risposte di uomini d’affari, esperti e analisti.

Nel nuovo ddl Anticorruzione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, viene introdotta la norma che permette anche a chi abbia partecipato a delitti corruttivi di potersi pentire e far punire i proprio complici. Sistema di sicuro “antipatico” e che potrebbe scatenare effetti controproducenti non previsti, ma risultare anche di una qualche efficacia. Lo si capirà solo alla prova dei fatti.

 

Funziona così: chi denuncia eventi corruttivi deve poter provare il reato e mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria le somme di denaro oggetto dell'attività. Ma la non punibilità nei confronti dell'autore che si pente scatterà solo se la sua denuncia arriverà prima che egli stesso abbia avuto notizia dello svolgimento dell'indagine a suo carico (cioè prima che l'eventuale pentito sia stato iscritto nel registro degli indagati) e sempre entro quattro mesi dalla commissione del reato. Il denunciante per evitare di essere punito deve quindi fornire prove e indicazioni concrete del reato e permettere di individuare i responsabili. E non verrà punito se metterà a disposizione dell'autorità l'utilità percepita, denaro o altro, o darà indicazioni concrete per individuare i beneficiari dell'atto corruttivo.

 

Questa serie di modifiche sono state inserite nel Ddl Anticorruzione al Senato approvato qualche giorno fa, dopo un pasticcio iniziale e gli attacchi ricevuti dagli amministratori locali. Nella stesura originaria la norma non prevedeva per chi si pentiva né l'obbligo di provare il reato né la prova del pagamento del denaro o di altra utilità, con il rischio di elevare a diritto la giustizia sommaria, visti anche i tempi e la farraginosità della giustizia italiana. Ora, dopo le modiche, sembra che il governo abbia aggiustato il tiro. Così con 162 voti favorevoli a Palazzo Madama (a cui hanno risposto 119 contrari ed un astenuto), la legge tornerà alla Camera dei Deputati per una terza lettura e l'approvazione definitiva, se non vi saranno ulteriori modifiche. 

Quella del “pentito da corruzione” è un provvedimento che dovrà comunque essere testato sul campo a fronte dell'applicazione della norma soprattutto nei contesti locali, date le complicate procedure che regolano l'azione della pubblica amministrazione (che dovrebbe essere il settore principalmente interessato dal provvedimento).

 

 

 

 

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