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Politica
Governo, il testo integrale della Legge di Bilancio 2024. Esclusivo
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Affaritaliani.it pubblica il testo integrale della Legge di Bilancio 2024

SCHEMA DL MANOVRA

Sommario

SCHEMA DL MANOVRA. 1

Capo I Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali 3

ART. 1. (Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023) 3

ART. 2. (Campagna reddituale) 3

ART. 3. (Anticipo rinnovo contratti pubblici) 3

ART. 4. (Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette) 4

ART. 5. (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) 4

ART. 6. (Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127) 5

ART. 7.  (Modifiche alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze) 5

ART. 8. (Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici) 6

Capo II 6

Misure in favore degli enti territoriali 6

ART. 9. (Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) 6

ART. 10. (Trasporto pubblico locale) 8

Capo III Misure in materia di investimenti e in materia di sport. 9

ART. 11. (Edilizia universitaria) 9

ART. 12. (Anticipo investimenti FS) 9

ART. 13.  (Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese) 10

ART. 14. (Contenzioso Strada dei Parchi) 10

ART. 15. (Anticipo difesa) 10

ART. 16. (Misure in materia di sport) 10

Capo IV Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza. 11

ART. 17. (Fondo nazionale delle politiche sociali) 11

ART. 18. (Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico) 11

ART. 19. (Adempimenti Contributivi) 12

ART. 20.  (Misure per le scuole dell’infanzia paritarie) 12

ART. 21. (Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina] 12

ART. 22. ( Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) 13

Capo V Disposizioni finanziarie e finali 14

ART. 23. (Disposizioni finanziarie] 14

ART. 24. (Entrata in vigore] 15

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;

 

RITENUTA, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione  e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ….;

 

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro/i Ministri …..;

 

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

 

 

 

 

Capo I
Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali

ART. 1.
(Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° novembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l’anno 2023 e quota parte delle minori spese per l’anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23

ART. 2.
(Campagna reddituale)

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché' alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

 

[chiesta integrazione RT a DF e ADE]

ART. 3.
(Anticipo rinnovo contratti pubblici)

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio  2022-2024, per il  personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023  è incrementato, a valere sul 2024,  del relativo importo annuale moltiplicato per un coefficiente pari a 6,7, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto importo non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.

3.Le amministrazioni di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l’incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

ART. 4.
(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

1.All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23

ART. 5.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;

d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» è inserito il seguente periodo: «In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l’anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

 

ART. 6.
(Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Per l’anno 2024 è istituito un nuovo contributo di solidarietà temporaneo di eguale entità, a carico dei soli soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

ART. 7.
(Modifiche alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze)

1.All’articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 apportare le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:”3-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi,  ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.”;

b) al comma 5 sostituire le parole “diverse da quelle di cui al comma 4” con le seguenti: “diverse da quelle di cui al comma 3-bis e di cui al comma 4”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 11,9 milioni a decorrere dall’anno 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 8.
(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)

1. All’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese precedente» e la parola «quadrimestre» è sostituita dalla seguente «bimestre».

 

[chiesta integrazione RT a DF, ADM e ADE]

 

Capo II

Misure in favore degli enti territoriali

ART. 9.
(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. In attuazione del punto 9 dell’Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data …..….2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l’importo di 300 milioni di euro per l’anno 2023 a titolo di concorso all’onere derivante dall’innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. All’onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.

2. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente: «841. In attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data ….. 2023.»;

b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente: «843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall’accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall’esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall’esercizio immediatamente successivo se l’accertamento interviene dopo il  termine  previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio.».

d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell’articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell’articolo 75 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l’accisa sui prodotti energetici menzionati al comma 1, lettera f), impiegati per usi diversi dalla carburazione.».

c) al comma 4-bis dell’articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l’anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

d) al comma 4-ter dell’articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro».

4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell’Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all’articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. In attuazione del punto 6 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l’importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a complessivi 103 milioni per il 2023, 47,061 milioni nel 2024 e 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 23.

8. Nell’anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all’articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l’equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.

10. Alla regione Molise è assegnato per l’anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,    il fondo di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 10.
(Trasporto pubblico locale)

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo complessivamente considerato dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l’intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza Unificata, sono operate le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato.

2.Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

Capo III
Misure in materia di investimenti e in materia di sport

ART. 11.
(Edilizia universitaria)

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell’ambito delle procedure amministrative ai sensi dell’articolo 1, comma 4-ter, e dell’articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con una dotazione di euro 96.569.550 per l’anno 2023, euro 13.348.344 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.369.135 per l’anno 2033, euro 6.386.178 per l’anno 2034, euro 6.255.269 per l’anno 2035, euro 4.961.423 per l’anno 2036, euro 4.437.927 per l’anno 2037, euro 2.500.761 per l’anno 2038, euro 2.185.727 per l’anno 2039, euro 1.808.949 per l’anno 2040, euro 1.539.494 per l’anno 2041, euro 569.622 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 486.719 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 307.484 per l’anno 2047, euro 128.250 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 23.

2. Le procedure amministrative di cui al comma 1, al pari di tutti i relativi pagamenti, già effettuati e da effettuarsi, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

ART. 12.
(Anticipo investimenti FS)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

 

ART. 13.
(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)

1.Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 14.
(Contenzioso Strada dei Parchi)

1. Il Fondo di cui all’articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 15.
(Anticipo difesa)

1.Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l’esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 16.
(Misure in materia di sport)

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell’articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 13 milioni di euro nell’anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all’articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l’anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all’aggiornamento dell’accordo di programma quadro di cui all’articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo IV
Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza

ART. 17.
(Fondo nazionale delle politiche sociali)

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 18.
(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. La disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento   pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a  550  euro. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. L’indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 19.
(Adempimenti Contributivi)

1. La corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali consente di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tramite, laddove sia ancora necessaria, la trasmissione all’Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente delle denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2.I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al miglioramento dei saldi di bilancio.

3. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 20.
 (Misure per le scuole dell’infanzia paritarie)

1.Il contributo alle scuole dell’infanzia paritarie, di cui all’articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l’anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 23.

ART. 21.
(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina]

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di euro 87.000.000 per l’anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

< >le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2023 e 2024”;le parole “nel limite massimo di euro 37.259.690” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo di euro 51.886.066, di cui euro 7.400.624 per l’anno 2023 ed euro 44.485.442 per l’anno 2024”.le parole “, per la metà,” e “, per l’altra metà,” sono soppresse; dopo le parole “in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza” sono inserite le seguenti: “e ad interventi assistenziali straordinari”. quanto a 267 milioni di euro per l’anno 2023 e 46.685.442 per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 23.

 

 

ART. 22.
( Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

 

1.All’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
<>a)a)b)c)d)b)Capo V
Disposizioni finanziarie e finali 

ART. 23.
(Disposizioni finanziarie]

1.Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all’articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l’anno 2023.

2. All’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) è abrogata.

3. Le maggiori entrate di cui all’articolo 6 , pari a 404 milioni di euro per l’anno 2024, sono destinate nella misura di 216 milioni di euro,  al Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, nella misura di 188 milioni di euro, al fondo destinato all’attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

4. (….)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comma 1, 18, 20 e 21.si provvede……. 

ART. 24.
(Entrata in vigore]

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

DDLB 2024 – INDICE TESTO 16 ottobre 2023 ore 9.45

Sezione I

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1. (Risultati differenziali bilancio dello Stato)

Titolo II Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

ART. 2. (Misure in materia di Fondo acquisti beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”)

ART. 3. (Mutui prima casa)

ART. 4. (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettricità)

Titolo III Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego

Capo I Riduzione della pressione fiscale

ART. 5. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

ART. 6. (Misure fiscali per il welfare aziendale)

ART. 7. (Detassazione dei premi di risultato)

ART. 8. (Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

ART. 9. (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Capo II Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti

ART. 10. (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

ART. 11. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e infermieristico operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

ART. 12. (CNEL)

Titolo IV Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all’evasione

Capo I Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali

ART. 13. (Misure in materia di imposte)

ART. 14. (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

ART. 15. (Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

ART. 16. (Tax credit cinema)

ART. 17. (Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

Capo II Misure per la lotta all’evasione

ART. 18. (Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)

ART. 19. (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di bei immobili)

ART. 20. (Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

ART. 21. (Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

ART. 22. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Capo III Misure in materia di assicurazioni

ART. 23. (Misure in materia contratti di assicurazione sulla vita)

ART. 24.  (Misure in materia di rischi catastrofali)

ART. 25. (Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

Titolo V Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I Lavoro e politiche sociali

ART. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

ART. 27. (Misure in materia di riscatto periodi non coperti da contribuzione)

ART. 28. (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l’anno 2024)

ART. 29. (APE 2024)

ART. 30. (Quota 104)

ART. 31. (Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)

ART. 32. (Adeguamento delle speranze di vita)

ART. 33. (Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare)

ART. 34. (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

ART. 35. (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Capo II Famiglia e pari opportunità

ART. 36. (Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

ART. 37. (Incremento congedi parentali al 60 per cento per il mese successivo al primo che è all’80 per cento)

ART. 38. (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

ART. 39. (Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

Capo III Disabilità

ART. 40. (Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità)

Titolo VI Sanità

Capo I Misure per il potenziamento del sistema sanitario

ART. 41. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

ART. 42. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

ART. 43. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)

ART. 44. (Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa)

ART. 45.  (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

ART. 46. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

ART. 47. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

ART. 48. (Contributo al servizio sanitario nazionale)

ART. 49. (Ulteriore misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale)

Titolo VII Crescita e investimenti

Capo I Misure in favore delle imprese

ART. 50.  (Misure a sostegno del credito alle esportazioni - Fondo 295/73)

ART. 51. (Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno)

Capo II Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca

ART. 52. (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

ART. 53. (Norma su fondi investimenti e nuovi interventi)

ART. 54. (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

ART. 55. (Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)

ART. 56. (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca)

ART. 57. (Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria)

Titolo VIII - Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I Misure per la difesa nazionale

ART. 58. (Concorso delle Forze armate per Strade sicure 2024-2025 e stazioni sicure 2024)

Capo II Misure per l’immigrazione

ART. 59. (Fondo per l’immigrazione)

ART. 60. (Organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà)

Titolo IX Giustizia

ART. 61. (Misure in materia di magistratura onoraria)

Titolo X Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e a organismi internazionali

Capo I Misure in materia di Diplomazia della crescita

ART. 62. (Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l'Africa)

Capo II  Misure in favore dell’Ucraina

ART. 63. (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell’Ucraina)

ART. 64. (Rifinanziamento della European Peace Facility)

ART. 65. (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

Titolo XI Misure in materia di sisma

ART. 66. (Fondo per esigenze calamità naturali)

Titolo XII Enti territoriali

Capo I Regioni

ART. 67. (Attuazione accordo Province Autonome di Trento e Bolzano)

ART. 68. (Attuazione accordo Regione Siciliana)

ART. 69. (Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

ART. 70. (Ripiano disavanzo)

Capo II Enti locali

ART. 71. (Patti con i Comuni)

ART. 72. (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

ART. 73. (Contributi progettazione enti locali)

ART. 74. (Interventi per il Giubileo)

ART. 75. (Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)

ART. 76. (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)

ART. 77. (Misure contro lo spopolamento dei piccoli comuni)

ART. 78. (Misure di semplificazione per l’accesso ai servizi di pagamento)

ART. 79. (Proroga dell'operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)

Titolo XIII Fondi

ART. 80. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

ART. 81. (Fondi)

Titolo XIV Disposizioni finanziarie e finali

ART. 82. (Entrata in vigore)

Allegati alla sezione I

Allegato I (Articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)

Allegato II Articolo 10, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e infermieristico operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

Allegato III Articolo 26 (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

Allegato IV Articolo 52, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

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