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Politica
Legittima difesa: rush finale, mercoledì via libera alla Camera
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Con il via libera al primo articolo della riforma della legittima difesa viene cosi' modificato l'articolo 52 del codice penale, che disciplina appunto la difesa legittima: "Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumita'; b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione".    

"Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale".    "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone"

Via libera dell'Aula della Camera anche all'articolo 2 della riforma della legittima difesa

I voti a favore sono 378, i contrari 103. L'articolo 2 modifica l'articolo 55 del codice penale sull'eccesso colposo. L'articolo inserisce tra le cause di non punibilita' chi si e' difeso in "stato di grave turbamento".

Con l'approvazione dell'articolo 2, il codice penale, all'articolo 55 che disciplina l'eccesso colposo, viene cosi' modificato, introducendo un nuovo comma: "Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo".

"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Di fatto, quindi, viene riconosciuta la legittima difesa e, quindi, la non punibilita' di chi si difende, se lo ha fatto in stato di "grave turbamento".

Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 3 della riforma della legittima difesa

I voti a favore sono 368, i contrari 100. L'articolo va a modificare l'articolo 165 del codice penale sulla sospensione condizionale della pena. La modifica prevede che, nel caso di condanna, la sospensione condizionale della pena e' subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 4 della riforma della legittima difesa

I voti a favore sono 373, i contrari 99. L'articolo va a modificare il codice penale all'articolo 614, aumentando le pene per la violazione di domicilio. L'attuale articolo dispone: "Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Con la modifica approvata vengono cosi' aumentate le pene: "da uno a quattro anni" e "da due a sei anni".

Via libera dell'Aula della Camera all'articolo 5 della riforma della legittima difesa

I voti a favore sono 366, mentre i contrari sono 100. L'articolo approvato va a modificare l'articolo 624 bis del codice penale, inasprendo le pene per il furto in abitazione e il furto con strappo. Queste le modifiche: le parole "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a sette anni"; le parole: "da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500"

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