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Palazzi & potere
 Il governatore di Bankitalia Visco, continua a fare da palo agli interessi dei banchieri in tema di anatocismo illegale, praticato dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016, rifiutando di esercitare la potestà prevista dall’art. 128 del Testo Unico Bancario, per inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinando la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti, configurando omissione in atti d’ufficio, oltre più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari.
 
     Corte di Cassazione, con l’allegata ordinanza n. 24293 pubblicata il 16 ottobre 2017, in accoglimento del ricorso di un correntista, ha ribadito ancora una volta che gli usi bancari in materia di anatocismo, non hanno alcun valore normativo né natura di fonte di diritto, essendo esclusivamente quella legale la disciplina applicabile, sicché in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio).
 
   In tema di controversia relativa ai rapporti tra banca e cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 Codice Civile, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione, dichiarando destituita di fondamento giuridico l’obiezione della banca, secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa.
 
    Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione viola la norma imperativa prevista dall’art. 1283 c.c. applicabile “ratione temporis” al rapporto di garanzia in esame, non assumendo pertanto rilievo la intervenuta recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari soltanto con l’art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147, normativa, peraltro, successivamente, integralmente ridisciplinata dall’art. 17 bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”) che ha sostituito l’art. 120 del Testo Unico delle leggi bancarie, atteso che la legge n. 147/2013 si è limitata a normativizzare un indirizzo giurisprudenziale già stabilito dal Giudice di legittimità.
 
     Adusbef, dopo aver denunciato i comportamenti illegali delle banche, che hanno continuato a praticare l’anatocismo vietato per legge in 29 mesi (dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016) alle Procure della Repubblica, che hanno aperto i fascicoli delegando la Guardia di Finanza, con le quali sta ricostruendo le prassi vietate, accusa Bankitalia che non ha voluto adempiere, utilizzando l’art.128 del Tub (Testo Unico Bancario) per far restituire o compensare l’indebito lucro pacificamente riconosciuto dai Tribunali anche in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi, continuerà a battersi in ogni sede giudiziaria per debellare usi, abusi ed ordinari soprusi dei banchieri a danno di milioni di utenti.
 
 
Elio Lannutti (Adusbef)
Tags:
anatocismocassazione





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