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Politica
Partecipazione alla politica più facile:gli avvocati possono autenticare liste

Potrebbe essere una rivoluzione per la democrazia italiana e la partecipazione dei cittadini al voto. Per adesso l'emendamento presentato dal deputato leghista di Reggio Emilia Gianluca Vinci (primo firmatario), sostenuto dagli altri del Carroccio Laura Cavandoli, Carlo Piastra e Igor Iezzi è passato alla Camera e dovrà essere approvato dal Senato.

Quando si presentano le liste elettorali per una qualsiasi competizione (consiglio comunale, regionale, elezioni politiche o europee) occorre raccogliere un numero cospicuo di firme di cittadini che sostengono quella specifica lista. L'autenticazione delle firme di sostengo alla lista è una delle limitazioni più grandi, soprattutto per chi non ha un apparato politico alle spalle, con costi e aggravi non di poco conto che limitano l'attività politica a chi l'ha sempre svolta o costringendo chi la voleva svolgere ad accodarsi ad un partito già esistente. 

Con l'emendamento Vinci non saranno più solo i consiglieri comunali, provinciali, notai e cancellieri di Tribunale a poter autenticare le firma delle liste che si presentano ad una competizione ma anche i consiglieri regionali ed gli avvocati che ne facciano richiesta all'Ordine. Una vera svolta per la partecipazione attiva dei cittadini italiani alla vita poilitica. Tutti i gruppi parlamentari, Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d'Italia, si sono espressi favorevolmente ad esclusione del Pd che vede nell'emendamento una semplificazione della raccolta firme. In realtà non vi è alcun soggetto autenticatore nuovo che si aggiunge a chi l'ha sempre fatta ma solo un ampliamento della possibilità a due soggetti ai quali già la legge riconosceva poteri di autentica. Il cambio di rotta è determinato dal riconoscimento pieno di quest'attività anche agli avvocati.

L'emendamento, passato alla Camera, dovrà ora essere approvato al Senato. Se non ci saranno errori e leggerezze in corso d'opera, visto anche l'appoggio di maggioranza e di un pezzo di opposizione, l'emendamento dovrebbe passare facilmente modificando un tecnicismo che per molti anni ha limitato la partecipazione dei cittadini alle competizioni elettorali.

Questo il testo approvato.

Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, le parole “i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”, sono sostituite dalla seguenti: “gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco”.

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