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Politica
Prescrizione, Iv boccia il lodo Conte ma passi in avanti sul processo penale

Prescrizione, si naviga in alto mare

"Clima costruttivo. Si continua a lavorare per tagliare i tempi del processo penale". Così palazzo Chigi dà un aggiornamento ad Affaritaliani.it sul delicato incontro della maggioranza per quanto riguarda il tema della Giustizia. Restano le distanze sulla prescrizione. A quanto apprende l'Adnkronos, si conferma la 'non condivisione' del 'lodo Conte' da parte di Italia Viva. Mentre sarebbe più vicino un accordo sul processo penale. O meglio, a quanto viene riferito, ci sarebbero quanto meno passi avanti, anche se non ci sarebbe ancora un accordo.

Giustizia, bozza ddl: sanzioni a magistrati e durata processi

Ogni grado del processo deve avere precisa e stabilita. I magistrati che per "negligenza" non rispettano i termini della durata del processo possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari. E' quanto prevede il testo della bozza ddl predisposta dal Guardasigilli Bonafede. La velocizzazione della giustizia voluta da M5s porta ad un processo penale che si conclude in tutti e tre i gradi di giudizio in massimo quattro anni. Nello specifico l'articolo 14 della bozza ("Illeciti disciplinari concernenti i termini di durata del processo") dispone che il magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni adotti "misure organizzative volte ad assicurare la definizione dei processi penali". ​Nel rispetto dei seguenti termini: "quelli previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 per processi per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione e l’economia; un anno per il giudizio di primo grado, due anni per giudizio di secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità per i processi di cui all’art. 33-ter del codice di procedura penale; due anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità per i processi di cui all’articolo 33-bis del codice di procedura penale". 

Giustizia, bozza ddl: stop 'toga' per magistrati in politica

I magistrati che entrano in politica, una volta terminato il mandato, non potranno tornare a fare il loro lavoro ma potranno svolgere solo ruoli amministrativi, pur conservando lo stesso stipendio. E' quanto e' previsto nella bozza del ddl predisposto dal Guardasigilli Bonafede che l'AGI ha potuto visionare. Il ddl infatti prevede anche una delega al governo in materia di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati. In particolare l'articolo 19 della bozza affronta il tema delle "assunzioni di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati". ​In un comma dello stesso articolo si dispone di "precludere il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato che abbia ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti; stabilire conseguentemente che, alla scadenza o alla cessazione del mandato, il magistrato è collocato nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione conservando il suo trattamento economico".

Giustizia, bozza ddl: due turni e ballottaggio per togati Csm

Doppio turno con ballottaggio per l'elezione dei componenti togati del Csm. Come già preannunciato, sparisce l'ipotesi di procedere attraverso sorteggio. E' quanto prevede la bozza di ddl predisposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e ora all'attenzione del vertice di maggioranza per trovare la quadra sulla riforma del processo penale. Il ddl, infatti, prevede anche una delega al governo sulla riforma del Csm. Si passa da sedici a venti componenti togati e da otto a dieci laici, per un totale di 30 componenti. In particolare, per quel che riguarda l'elezione dei componenti togati, l'articolo 23 dispone l'elezione al primo turno del candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato al primo turno incassa la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. recita l'articolo contenuto nella bozza di ddl:  "L’elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi". "Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo ad un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d’appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.
5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.
6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell’ambito del medesimo collegio uninominale.
7. Nel primo turno di votazione, in ciascun collegio, l’elettore esprime fino a tre preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l’elettore ne esprime più di una, le stesse non possono essere del medesimo genere.
8. I magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel proprio collegio. La candidatura è corredata della firma di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato.
9. Viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto nel collegio la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al precedente periodo, il secondo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio; ai fini del computo della predetta maggioranza, ai voti espressi nel primo turno di votazione per i candidati indicati al secondo posto sulla scheda si applica un coefficiente pari a 0,80; a quelli indicati al terzo posto si applica un coefficiente pari a 0,70. Nel collegio di cui al comma 2 è eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ovvero il maggior numero di voti computati a norma del secondo periodo. Un ulteriore componente del medesimo collegio è eletto mediante ballottaggio, da indire il secondo giorno successivo, tra il secondo e il terzo classificato [oppure: sono eletti al primo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti". 

Giustizia, bozza ddl: stretta su eleggibilità laici Csm

Stretta sulla eleggibilità dei componenti laici del Csm. La bozza di ddl predisposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e ora all'attenzione del vertice di maggioranza, prevede anche nuove norme sul Csm. In particolare, i componenti laici passano da otto a dieci. Viene inoltre modificato il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo del '58, che dispone: "I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale".

La nuova formulazione contenuta nella bozza di ddl dispone invece: “I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano la carica di parlamentare nazionale od europeo, o non l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano componenti del Governo o non lo siano stati nei cinque anni precedenti, non ricoprano la carica di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o non l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano Presidenti o assessori nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, non ricoprano o non abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di sindaco in Comuni con più di centomila abitanti”.

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