A- A+
Politica
Regione e terzo mandato dei presidenti: tutti i problemi di costituzionalità
Elezioni Amministrative 2023: i Comuni lombardi al voto

Terzo mandato consecutivo dei presidenti delle giunte regionali: problemi di costituzionalità

E’ particolarmente acceso in questi giorni il dibattito politico con riferimento alla possibilità di introdurre un terzo mandato elettorale consecutivo per i Presidenti delle Giunte Regionali; in proposito si impongono alcune considerazioni circa la compatibilità o meno con il testo costituzionale di tale possibile novità.
La Costituzione repubblicana vigente, all'art. 122, comma 1, prevede che "Il sistema di elezione ed i casi di
incandidabilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi
".

LEGGI ANCHE: Presidenti regione, nuovo fronte. Calderoli: "Nessun limite di mandato"

Ora, in attuazione di questa previsione costituzionale, la legge ordinaria dello Stato n. 165/2004, nell' art. 2, detta proprio i principi fondamentali che le Regioni italiane sono tenute a rispettare nel normare i casi di ineleggibilità dei propri vertici. In particolare, l' art. 2, alla lettera f) individua "la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia"; (più che di ineleggibilità, questa è propriamente una causa di incandidabilità). Questo significa che se uno Statuto regionale contente il limite dei due mandati (ad esempio quello veneto di cui alla legge statutaria n. 1/2012) venisse modificato per l'introduzione di un terzo mandato consecutivo, la eventuale revisione statutaria sarebbe incostituzionale, dal momento che,ponendosi in contrasto con l' art. 2, lett. f) della legge ordinaria dello Stato n. 165/2004, andrebbe indirettamente a violare il Testo costituzionale (in specie l' art. 122) che, nella materia di cui in esame, prevede una potestà legislativa concorrente, ossia ripartita tra lo Stato, chiamato a dettare i principi fondamentali, e la Regione la quale non potrebbe derogare a questi principi nè sul piano dello Statuto, nè su quello della legislazione regionale.

Pertanto, solo modificando la legge n. 165/2004 sarebbe possibile introdurre il terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali eletti direttamente dai cittadini. Non mancano le obiezioni della dottrina costituzionalistica per cui il divieto del terzo mandato, più che un principio fondamentale, dovrebbe essere inquadrato come un aspetto di dettaglio o che, fino quando il divieto non è recepito dalla legislazione regionale elettorale (e molti Statuti non contemplano un divieto di terzo mandato), si continua ad applicare la legislazione statale preesistente alla riforma dell' art. 122 Cost. che non conteneva limiti (è la tesi fatta propria dalla giurisprudenza di merito nel 2010 per i casi Formigoni ed Errani rispettivamente Presidenti di Lombardia ed Emilia-Romagna).

In realtà, le argomentazioni portate a favore della non immediata applicabilità del divieto non paiono essere così fondate. In primo luogo, la distinzione netta tra "la norma di principio" e la "norma di dettaglio" è stata in parte sfumata dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sent. n. 70/2020 sia pure in materia di edilizia), in quanto siamo in presenza di una disposizione normativa (quella che stabilisce il divieto di terzo mandatoconsecutivo) che cerca di offrire una protezione unitaria nel territorio nazionale, ovvero, nel caso di specie, tutelare il diritto di elettorato passivo di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione che è strettamente connesso al principio democratico, poiché il protrarsi dei mandati, visto gli ampi poteri di cui è titolare il Presidente della Giunta regionale, lede la effettiva competizione elettorale degli altri candidati.

In secondo luogo, è evidente come la ratio del legislatore statale, di cui alla legge n. 165/2004, sia particolarmente stringente e intenda, al di là del recepimento regionale che dovrebbe svolgere una funzione ricognitiva, garantire la libera e genuina espressione del voto popolare e la autenticità della competizione. Il limite dei due mandati, in altri termini, bilancia in modo equilibrato l'esigenza di non disperdere l' esperienza di un Presidente e quella di non blindare (per potenziali quindici anni) il ceto politico rispetto ad un necessario quanto fisiologico ricambio.

LEGGI ANCHE: Premierato, la riforma non risolve il vero problema: l'instabilità resta

* Avv. Filippo Borelli (Avvocato del Foro di Verona) e Avv. Paolo Menarin (Avvocato del Foro di Vicenza)

 

Iscriviti alla newsletter





in evidenza
Lilli Gruber: "Far l'amore con Berlusconi? Mi son persa qualcosa"

Il video

Lilli Gruber: "Far l'amore con Berlusconi? Mi son persa qualcosa"


in vetrina
Primavera "pazza". Ancora piogge in arrivo con rischio grandine. Addio caldo

Primavera "pazza". Ancora piogge in arrivo con rischio grandine. Addio caldo


motori
Pirelli e Lamborghini: nuovi pneumatici per Urus SE

Pirelli e Lamborghini: nuovi pneumatici per Urus SE

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

© 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui

Contatti

Cookie Policy Privacy Policy

Cambia il consenso

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.