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Il notaio conferma?
in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato
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Il notaio conferma?/ Scrittura privata, le condizioni per la sua validità

Sabato 06.02.2010 12:05

Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte.
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it


PRIMO QUESITO
Buongiorno, la mia domanda è questa: dopo otto anni di convivenza il mio compagno mi ha fatto una carta scritta di suo pugno, ma non presentata ad un notaio, dove mi nomina unica erede, poichè aveva paura che in caso di morte, la sua famiglia mi sbattesse fuori di casa (poichè è intestata solo a lui e i loro rapporti sono pessimi). Ci siamo sposati  con separazione dei beni ed ora sono in attesa di una figlia. Come viene gestita la cosa in caso di morte? La sua famiglia può rivalersi in qualche modo? Ringrazio per la cortese risposta.

I familiari di suo marito non possono pretendere nulla ora che state aspettando una figlia. Avrebbero invece potuto farlo i genitori se suo marito fosse morto senza figli.
Per legge, se una persona muore lasciando coniuge e figli, l’eredità spetta solo a questi ultimi in quote determinate, che variano a seconda del numero dei figli e del fatto che ci sia o meno un testamento.
In presenza di un coniuge e di un figlio, bisogna distinguere:
-  se c’è testamento, la quota riservata dalla legge è di 1/3 per il coniuge e di 1/3 per il figlio; il testatore può lasciare liberamente a chi vuole il rimanente 1/3;
-  se invece non c’è testamento, le quote sono pari ad  metà per il coniuge e metà  per il  figlio.
Nel quesito lei non dice se suo marito vuole mantenere il testamento fatto, anche ora che state aspettando una figlia. Se così fosse, il testamento potrà essere impugnato dato che per legge (come ho già precisato)  i figli hanno diritto ad una quota dell’eredità. 

SECONDO QUESITO
Possiedo 3 mini-appartamenti arredati aventi commercialmente, più o meno, lo stesso valore. In uno di questi immobili ci abitiamo io e mia moglie. Alla mia morte vorrei che mia moglie continuasse a vivere nella stessa casa in cui abbiamo vissuto insieme. Aggiungo che io sono sposato in seconde nozze dopo avere, naturalmente, ottenuto il divorzio dalla prima moglie dalla quale ho avuto due figli che sono maggiorenni. Invece, con l'attuale moglie, oltre ad essere in regime di separazione legale dei beni, non ho e non potrò avere dei figli. Ora, io ho già fatto un testamento olografo in cui dico di lasciare in eredità il mini-appartamento (che in atto abitiamo) a mia moglie e gli altri due rimanenti, specificando quali, ai due figli; cioè un mini-appartamento indiviso a un figlio e un mini-appartamento indiviso all'altro figlio.
Per quanto riguarda gli averi bancari dico di lasciare 1/3 a mia moglie, e 1/3  a ciascuno dei due figli. Il mio quesito è: va bene così il mio testamento? Se l'ho fatto è perchè ho voluto essere certo che mia moglie non possa  avere dei problemi nell'avere assegnata una casa diversa da quella che oggi desidera continuare ad abitare.

Il testamento che ha fatto va bene. Le preciso comunque che al coniuge spetta per legge (art. 540 c.c.) il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare di proprietà del defunto o comune. Quindi anche se lei, per qualsiasi motivo avesse bisogno di vendere gli altri appartamenti, l'appartamento rimasto spetterà in comproprietà a sua moglie e ai suoi figli ma con il diritto di sua moglie di abitarvi per il resto della sua vita.

TERZO QUESITO
Nel testamento, mio padre (sono figlio unico) ha nominato erede universale un'altra persona. Non mi interessa far valere i miei diritti di erede legittimario. Se mi limito al silenzio, rischio qualcosa? Nel senso ci sono oneri a mio carico, tasse, ecc.? E posso non fare la dichiarazione di successione? Non vorrei fare rinuncia esplicita, perché vorrei evitare a mio figlio, come erede rappresentante, tutte le rogne. E' vero, può rinunciare anche lui ma, a parte le spese, rimane tutto a carico dei suoi figli e così via all'infinito. O no?

Se lei non agisce per avere quanto le spetta per legge (c.d. quota di legittima o riserva) l'unico soggetto tenuto a pagare le imposte relative alla successione di suo padre, e tutti i suoi eventuali debiti è solo l'erede. Quindi, se lei non fa nulla, non deve pagare e non deve presentare nemmeno la dichiarazione di successione. D’altra parte, lei non può rinunciare ad un’eredità alla quale non è stato chiamato: con il  testamento infatti suo padre ha nominato erede un’altra persona. Ciò che può fare è la c.d. acquiescenza al testamento con rinuncia all'azione di riduzione, e cioè accettare le disposizioni testamentarie e rinunciare a chiedere quanto le spetterebbe per legge. Ovviamente si tratta di un atto principalmente a vantaggio della persona nominata erede.

QUARTO QUESITO
In attesa che salti fuori il testamento di una persona defunta, chi paga i suoi debiti, bollette, tasse, ecc., se i suoi eredi legittimi non sono interessati all'eredità? Non possono fare azione di rinuncia perché non sono stati ancora chiamati all'eredità. Nel frattempo qualcuno potrebbe pretendere qualcosa da loro? Per l'accettazione c'è tempo 10 anni, mentre per la dichiarazione di successione c'è tempo 12 mesi. Come si conciliano le due scadenze? Fare la dichiarazione significa accettare? Come fare per recuperare i soldi spesi per la dichiarazione?

Innanzitutto, se non lo avesse ancora fatto,  le consiglio di rivolgersi al Consiglio Notarile della sua zona per verificare se esiste un  testamento in deposito fiduciario presso un notaio: in caso di esito negativo, è la legge che stabilisce a chi spetta l’eredità. Questi soggetti sono (nell’ordine stabilito dalla legge) i c.d. eredi legittimi (c.d. successione legittima), e cioè il coniuge,  i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i fratelli, ed eventualmente, in mancanza di tali soggetti (o di loro rinuncia), gli altri parenti fino al sesto grado; in mancanza anche di questi ultimi erede è lo Stato (art. 565 cod. civ.).Nel quesito si dice che gli eredi legittimi non possono rinunciare perché non sono ancora stati chiamati. In realtà non è così: perché, in  mancanza di testamento (come nel caso proposto), i chiamati all’eredità sono proprio gli eredi legittimi. E spetta a loro, se possiedono i beni ereditari, presentare la dichiarazione di successione, salvo che rinuncino all'eredità entro 3 mesi dal giorno della morte del defunto o dal giorno in cui sono venuti a conoscenza della chiamata all’eredità perché altrimenti diventano eredi e non è più possibile rinunciare.
Se invece i chiamati non possiedono i beni ereditari e non accettano l'eredità (nel termine di legge), l'eredità è c.d. giacente e il tribunale deve nominare un “curatore” che ha il compito di amministrare i beni dell’eredità e anche di presentare la dichiarazione di successione. Tuttavia anche in questo caso, se i chiamati non  sono interessati all’eredità, è opportuno che vi rinuncino per evitare di compiere atti che equivalgono ad un’accettazione con le conseguenze che ne derivano (tra le quali l’obbligo di pagare le imposte e i debiti).  Con precisazione però che presentare la dichiarazione di successione e pagare le relative imposte non comporta accettazione dell’eredità. Perciò non c’è alcun motivo di conciliare i diversi termini previsti per l’accettazione dell’eredità e per la presentazione della dichiarazione di successione.
Infine, per quanto riguarda le imposte pagate al momento della presentazione della dichiarazione e non dovute da chi ha pagato perché poi non ha accettato l’eredità, saranno rimborsate da chi ha accettato l’eredità. Se invece sono state pagate più imposte del dovuto si può presentare una domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Va precisato che in tali casi potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione di successione integrativa o modificativa della precedente per correggere eventuali errori nell’indicazione degli eredi e quindi nel conteggio delle imposte.

QUINTO QUESITO
Ho intenzione di acquistare un immobile con l'agevolazione prima casa. Ho già un appartamento, acquistato dai genitori quando ero minorenne, per il quale ho beneficiato dell'agevolazione con la Legge 118/1985.
Inoltre ho ereditato, per la quota di 1/3 in comproprietà con madre e fratello, altri due appartamenti.
Intendo donare a mio fratello il primo appartamento, di cui sono unico proprietario. Posso acquistare una casa fruendo delle agevolazioni prima casa?

E' solo l'appartamento acquistato con le agevolazioni di cui alla Legge 118/1985 che impedisce di fruire delle agevolazioni, mentre quelli ereditati per quota non sono di ostacolo. Una volta intestato il primo appartamento al fratello, potrà invocare le agevolazioni prima casa ed anche recuperare l'imposta di registro versata per il primo acquisto.

SESTO QUESITO
Sono una signora di 78 anni,
tre anni fa mio marito è venuto a mancare e tutto l’asse ereditarioora è divisibile tra me e i miei 10 figli. Purtroppo loro sono dimostrati  poco incuranti delle mie necessità di salute, (sono sorda  ed  ho problemi alla colonna vertebrale tanto che per camminare ho bisogno di un bastone). E' necessario che le faccia presente che con me  c’è un figlio di 50 anni  che  è disabile mentale (gode della pensione e dell’accompagnamento). Le scrivo per chiederle  se posso lasciare  la mia parte di eredità ad una sola figlia, quella che provvede a me in ogni situazione (anche al fratello). Se ciò è possibile come devo agire? La informo inoltre che  anche io ho la mia parte di proprietà (avuta dai miei genitori)  che  ancora non ho dato a nessuno e che  toccherà  a  tutti  dopo la mia  morte. Forse le sembro cattiva, le giurò però  che davvero sono lasciata sola perché i miei figli si preoccupano solo di chiedermi di  lasciare tutto ora  (anche la mia parte )  in modo che possano avere di più pro-capite. Aggiungo che mio marito ha già dato  a due miei figli  suolo e denaro per aiutarli  a costruire la casa, mentre due  figlie  le ha aiutate a conseguire la laurea ed ora sono lontane, ( Aosta) come lontano è un altro mio figlio (Milano). Sono sola e disperata , non so cosa fare, mi aiuti, la prego.  Una madre triste e sola

La legge concede libertà al testatore, consentendo al contempo, dopo la morte del testatore stesso, ad alcuni soggetti, detti legittimari, legati da vincoli di parentela particolarmente forti (innanzitutto discendenti e coniuge e, se non vi siano discendenti, gli ascendenti) di impugnare il testamento ove non sia stata attribuita loro la quota di eredità indicata dalla legge.
Devo però precisare che un testamento lesivo dei diritti dei legittimari potrà essere impugnato, ma se nessuno lo impugna (ad esempio perché il figlio leso desidera che sia data comunque attuazione alle volontà del genitore) resterà pienamente efficace.
Nel suo caso specifico, la quota che la legge riserva ai suoi figli, in parti tra loro eguali, è di due terzi del suo patrimonio complessivo.
Pertanto, Lei potrà lasciare alle persone che la assistono – e più in generale a chiunque lei desideri - un terzo del suo patrimonio, mentre i restanti due terzi, ove non li lasciasse ai suoi figli, questi potrebbero impugnare il testamento.
Quanto alle donazioni di cui Lei parla, salvo quella avente ad oggetto il denaro per ultimare l’università e salvo che nell’atto di donazione si sia prevista la "dispensa da collazione", in sede di divisione avente ad oggetto l’eredità di suo marito dovranno essere computate nella quota di chi le ha ricevute.

SETTIMO QUESITO
Una coppia senza figli è proprietaria di un appartamento cointestato e di un conto corrente. Muore il marito, non c'è testamento, la moglie eredita automaticamente (senza fare successione) la metà del conto e dell'appartamento più i due terzi dell'altra metà (in totale 5/6). Il marito non ha fratelli ma ha un nipote, la moglie ha una sorella in vita (e nipoti). Alla morte del marito, l'unico nipote ritira in banca 1/6 del conto corrente. La moglie continua a essere proprietaria dei 5/6 e a godere dell'utilizzo dell'appartamento. Ad un certo punto muore anche la moglie. Secondo la successione, la sorella della moglie diventa unica erede, essendo il grado di parentela più alto. Quello che volevo sapere è: alla sorella spettano tutti i 5/6 dell'appartamento oppure solo la metà di esso?

Se ho ben compreso la situazione, ossia se unica erede della defunta è la sorella (il che vuol dire che non ci sono altri fratelli né figli di fratelli premorti), allora alla sorella della defunta spetteranno i 5/6 dell’immobile. Se viceversa, ad esempio, la defunta lascia una sorella e due nipoti figli di un fratello premorto, si faranno del patrimonio della defunta due quote eguali, di cui una andrà alla sorella vivente e l’altra ai due figli del fratello premorto.

OTTAVO QUESITO
Poco più di dieci anni fa, mia madre coi suoi fratelli e le sue sorelle sottoscrivevano un accordo, per una nuova divisione/permuta dell'immobile avuto in eredità, al quale non è tuttora seguito un atto pubblico presso un notaio. Una sorella di mia madre un mesetto fa (quando l'accordo scritto stava per compiere i 10 anni) ci fa recapitare una lettera dal suo avvocato per dare seguito a tale accordo sollecitando una data per andare dal notaio.
Quello che però mi ha sorpreso è che, andando dall'avvocato per capire il significato di tale lettera, mi sono sentito dire che l'invio di essa era dovuto al fatto che una scrittura anche se privata (quindi valida come quella fatta davanti ad un notaio) ha scadenza 10 anni se non registrata agli uffici competenti, quindi si stavano facendo cadere i termini di prescrizione... Quindi: Una scrittura privata anche se non registrata ha scadenza di dieci anni? Ci sono scritture private che cadono in prescrizione?

Sarebbe necessario prendere visione della scrittura privata, per capire se aveva efficacia obbligatoria (cioè conteneva solo l’impegno a stipulare un atto notarile per attuare la volontà delle parti) o se disponeva già le attribuzioni di proprietà, anche se non contenute in un atto pubblico o autenticato da notaio.
In merito alla validità di una scrittura privata, in termini generali, si può certamente dire che tale scrittura, se non contiene obblighi, ma attribuzioni di diritti (come sembrerebbe nel suo caso) non è soggetta a prescrizione. In ogni caso, se si sottoscrive un accordo avente ad oggetto diritti reali immobiliari, è ragionevole che si chieda di renderlo opponibile a tutti a mezzo di un atto notarile.
Mi permetto tuttavia di essere dubbioso circa la validità dell’atto da Voi sottoscritto: l’assenza di alcune menzioni (soprattutto in materia di urbanistica e fiscale) potrebbe rendere l’accordo invalido.

NONO QUESITO
Salve, mia madre  vuole vendere la casa in cui abita per comprarne una piu' piccola. Lei e' proprietaria al 50% mentre i sette figli del restante 50%. Una figlia si oppone alla vendita. Può bloccare tutto? E vorrebbe la sua parte in soldi in caso di vendita, che quota le spetterebbe?

La vendita immediata non sarà possibile: occorre infatti il consenso di tutti, a meno che qualcuno accetti di acquistare solo le quote di quelli che sono disposti a vendere.
Tuttavia, ciascun comproprietario potrà chiedere al giudice la divisione del bene comune e poi il giudice prenderà le decisioni del caso (inclusa la possibilità di una vendita).
Quanto alla quota che spetterebbe a ciascuno sulla somma ricavata da un’eventuale vendita, questa, normalmente, è proporzionale alla quota sul bene, così se una delle sorelle ha 1/14 dell’immobile ha diritto ad 1/14 del prezzo, salvi diversi accordi.

DECIMO QUESITO
 Gentile notaio le pongo il seguente quesito: mia sorella ha ricevuto da nostro papà al momento del matrimonio lire 20.000.000 nell’anno 2000 ed euro 9.000 dopo un paio di anni . E’ successo che mio papà è morto, non ha lasciato liquidità, bensì un terreno intestato con regolare atto prima del suo decesso a me e mia sorella , diviso equamente. Ebbene, qualora mia sorella volesse vendere la sua parte posso rivendicare dalla vendita i soldi che mio papà non ha fatto in tempo a darmi perché morto prematuramente e che non aveva ? E nel caso in cui lei non volesse vendere la sua parte di terreno , da parte mia è legittima avanzare la richiesta di chiederle i soldi che mio papà le diede? Io sono signorina, mia mamma vive con me nella casa di sua proprietà , dato che con mio papà vigeva la separazione dei beni, e approva questa mia istanza. La prego di una Sua risposta , dato che vorrei  evitare lo scontro con mia sorella. Se adesso dovessi averli anch'io, a quanto ammonterebbe la cifra esatta in base agli indici ufficiali? Che coefficiente devo adottare?

Innanzitutto occorre valutare l’eventuale validità delle donazioni da suo padre a sua sorella: ricordo infatti che perché una donazione sia valida, occorre l’atto notarile con i testimoni, ad eccezione per le donazioni di modico valore (valutazione questa che non è possibile fare in astratto, ma caso per caso, valutando il rapporto tra quanto donato e le condizioni economiche del donante). Qualora si ravvisasse una nullità nella donazione, dunque, Lei avrebbe diritto alla restituzione della metà di quanto ricevuto da sua sorella.
Altra questione è poi quella relativa alla prova della donazione: è ben possibile che sua sorella neghi di aver ricevuto quelle somme e, se sono state date in assenza di testimoni ed in contanti, la prova diventerà praticamente impossibile. A questo punto, qualora la donazione sia provata e valida, non essendovi nulla nell’asse ereditario, presumo non vi sia neanche accettazione dell’eredità. In questo caso, lei potrà esperire l’azione di riduzione se ne ricorrono i presupposti.



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