Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte.
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it
PRIMO QUESITO
Siamo una coppia già grande - senza figli- e vorremmo che alla nostra morte tutti i beni - mobili ed immobili - rimanessero al coniuge in vita senza eventuali passaggi ai fratelli. Grazie anticipato per la risposta.
E’ possibile redigere due testamenti anche olografi in documenti separati scritti di pugno, nei quali viene reciprocamente nominato quale unico erede universale il coniuge, con l’avvertenza che per la piena efficacia occorre che non vi siano in vita ascendenti (genitori, nonni) in quanto il codice civile qualifica gli ascendenti come legittimari con diritto ad una quota di eredità a titolo di legittima.
SECONDO QUESITO
Ho venduto la mia prima casa prima dello scadere dei cinque anni dal suo acquisto. Avrei intenzione di intestare la nuova casa alla mia convivente. Se la vendo prima dei cinque anni e non acquisto la mia nuova prima casa quali imposte devo pagare?
Nel caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa” va pagata la differenza di imposta (registro o iva) tra quanto versato in sede di acquisto e l’aliquota ordinaria del dieci per cento, con una sopratassa pari al trenta per cento oltre agli interessi di mora nella misura stabilita per legge a partire dalla data dell’acquisto medesimo.
TERZO QUESITO
Buongiorno! Avrei un quesito da porvi. Mio padre è morto poco tempo fa. Aveva la casa intestata a lui, e io che sono una delle due figlie vivo ancora nella sua casa insieme a mia madre, mentre mia sorella è già sposata da 8 anni e non ha più la residenza qua. Volevo sapere come veniva divisa l'eredità della casa e se a me spetterebbe una percentuale in più rispetto a mia sorella visto che abito ancora nella casa di nostro padre. Grazie per la risposta. Dani
In caso di successione del padre con coniuge e due figli regolata per legge (e quindi in assenza di testamento), l’eredità viene devoluta in parti uguali di un terzo a testa restando indifferente per la legge il luogo di residenza degli eredi stessi.
Fa eccezione a tale regola il coniuge superstite al quale spetta in aggiunta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (se, come nel caso prospettato, di proprietà del defunto o comune) e di uso sui mobili che la corredano.
QUARTO QUESITO
Ricevo 1/3 di eredità per morte del genitore e non posso rinunciare perchè ho una figlia maggiorenne e una nipote minore, ma loro neppure vogliono l'eredità. Quindi, fatta la successione, la parte di eredità che non voglio la posso donare? E a chi?
Si osserva preliminarmente che dalla sua domanda non risulta chiaro se il genitore defunto fosse vedovo e se abbia lasciato superstiti suoi fratelli e/o nipoti ex fratre.
Nel suo caso occorre distinguere la facoltà in generale di rinunciare all’eredità (ammessa dalla legge sino al compimento di un atto che importi accettazione) rispetto alla opportunità del ricevimento o meno della stessa.
L’atto di donazione dell’eredità implica comunque accettazione della medesima con le evidenti conseguenze patrimoniali sul piano della responsabilità per i debiti facenti capo al defunto.
In caso di rinuncia da parte sua, la facoltà di accettare spetta alle figlie tenendo conto che comunque anche i minori possono rinunciare all’eredità salva l’adozione delle prescritte previe autorizzazioni giudiziali.