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Il notaio conferma?
in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato
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Il notaio conferma?/ Imposta di successione, come calcolarla

Sabato 30.01.2010 14:37

Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte.
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it


PRIMO QUESITO
Gradirei avere la seguente informazione: il valore di un immobile, su cui calcolare l'imposta di
successione, subisce variazione per il fatto che l'usufrutto dello stesso viene legato ad un tale e al di lui figlio viene lasciata la nuda proprietà?

Si tratta di due legati distinti: uno avente ad oggetto l'usufrutto e l'altro avente ad oggetto la nuda proprietà dello stesso immobile. Si dovranno quindi calcolare i valori fiscali sia dell'usufrutto sia della nuda proprietà. Esiste un’apposita tabella, che ripartisce il valore  in base all’età dell’usufruttuario.
E' chiaro che il valore complessivo sarà lo stesso, ma il padre pagherà l'imposta dovuta sul valore dell'usufrutto e il figlio sul valore della nuda proprietà.

SECONDO QUESITO
Sto per acquistare un appartamento e vorrei usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa. Vorrei sapere:
1 - quale tipo di agevolazioni vi sono per l'acquisto;
2 - quale tipo di agevolazioni vi sono per ristrutturazioni impianto elettrico, idraulico, acquisto arredamenti e che tipo di arredamenti;
3 - La pitturazione dei muri rientra nelle ristrutturazioni previste dalle agevolazioni ?
4 - Come si fa ad usufruire delle eventuali suddette agevolazioni
Grazie.

1) se lei acquista da un privato, pagherà due imposte fisse (ipotecaria e catastale) di 168 euro e l'imposta di registro al 3% sul valore catastale del bene; se, invece, acquista dall'impresa costruttrice, pagherà l'iva del 4% sul prezzo (e non sul valore catastale), oltre a tre imposte fisse di Euro 168. Per usufruire di tali agevolazioni, è necessario che lei non sia titolare di altre case di abitazione nel comune in cui si trova l'immobile da acquistare (che dovrà avere le caratteristiche di abitazione non di lusso) e che non abbia mai acquistato su tutto il territorio nazionale altre case con le agevolazioni; inoltre, dovrà trasferire la propria residenza entro 18 mesi nel Comune in cui si trova l'immobile.
2) E' possibile detrarre dall'IRPEF una quota pari al 36% delle spese di ristrutturazione dell'immobile entro un importo massimo di euro 48.000, ma si tratta di pratiche complesse che richiedono l'ausilio di un professionista o di un C.A.F.,  sia per l'individuazione delle singole voci di spesa da detrarre, sia per le modalità di richiesta delle detrazioni.

TERZO QUESITO
Buongiorno, vorrei porvi un quesito sulla mia situazione. Circa 3 anni fa mio padre ha fatto le donazioni dei suoi immobili a mia sorella ha donato la casa dove tuttora abitano i miei genitori e ne diventerà proprietaria quando non ci saranno più e a me hanno donato un locale commerciale dove tuttora svolgo la mia attività di bar. Dato che io voglio vendere la mia licenza di bar vorrei sapere se io posso donare di
nuovo a mio padre il bene immobile grazie

Lei può donare il locale a suo padre, ma questa donazione potrebbe essere impugnata (quando lei non ci sarà più) dai suoi figli o dal suo coniuge, qualora lei non abbia lasciato loro quanto previsto dalla legge (c.d. legittima). Quindi, la donazione sarà valida e immediatamente efficace, ma qualora un domani suo padre volesse rivendere o chiedere un mutuo ipotecario, potrebbe avere serie difficoltà a trovare un acquirente (o una banca) disponibile ad acquistare (a concedere un mutuo), a causa del rischio di una futura, seppur eventuale, impugnazione dei suoi eredi. Non è, poi, chiaro il motivo per cui, per vendere la sua licenza, deve liberarsi anche dell'immobile; sarebbe opportuno che si rivolgesse al suo notaio di fiducia per spiegare più dettagliatamente la situazione e avere dei giusti consigli.

QUARTO QUESITO
Ho ereditato due anni fa un'appartamento da parte di una zia non sposata e senza figli. Mia zia aveva una sorella non sposata e anch'essa defunta e un fratello che sarebbe mio padre anch'esso venuto a mancare parecchi anni fa. Noi siamo tre fratelli "e in questo caso nipoti" ai quali questa mia zia con un testamento olografo, ha lasciato a ciascuno di noi un' appartamento. Ora l' appartamento che ho ereditato, l'ho messo in vendita, però da alcune informazioni ricevute, ho saputo che troverei difficoltà a vendere l' appartamento a causa di questa eredità con non darebbe garanzie alla banca al fine di erogare all'acquirente un mutuo. La mia domanda è questa: come posso fare per sanare la cosa e poter vendere l' appartamento senza intoppi?

Deve recuperare la documentazione (p.e., un certificato storico di famiglia e di residenza della zia) da cui risulti la mancanza di figli e di un coniuge. Infatti, questi sarebbero gli unici soggetti legittimati a poter impugnare il testamento.

QUINTO QUESITO
Salve, signor Notaio, la domanda che Vi porgo è la seguente: mio zio ebbe un figlio da un precedente matrimonio, conclusosi purtroppo con la morte prematura della moglie. Si è poi risposato e dal nuovo matrimonio nascono altri due figli; si è purtroppo verificato l'evento che entrambi sono però deceduti prima mio zio e poi la seconda moglie anche loro prematuramente) e non essendoci testamenti da parte nè dell'uno nè dell'altra, in termini di successione legittima quali sono gli eredi(con rispettive quote) di mio zio e di mia zia? Notasi che mio zio alla sua morte lasciava il figlio del primo matrimonio + due figli del secondo matrimonio + la moglie, mentre la zia lasciava alla sua morte due figli avuti con il coniuge deceduto + il figliastro avuto dal marito nel precedente matrimonio. Mi può specificare in che termini il figliastro interviene nella successione della zia? Se può essere utile si tenga presente che i miei zii possedevano solo beni personali, ricevuti in successione o donazione, e non avevano  acquistato nulla in comunione dei beni (regime scelto nel matrimonio). Grazie di cuore anticipatamente

Gli eredi di suo zio (sull'intero suo patrimonio) sono i tre figli (2/9 ciascuno) e la moglie (3/9); Gli eredi di sua zia sono i due figli avuti con il coniuge (1/2 ciascuno  sull'intero patrimonio della zia, compresi i 3/9 ricevuti dallo zio); mentre nulla spetterà al figlio nato dal primo matrimonio dello zio (a meno che sua zia non l'avesse adottato; in tale ultimo caso l'eredità spetterebbe per 1/3 ciascuno).

SESTO QUESITO
Divorziato con due figli, poi risposato, senza figli. Alla mia morte quel poco che ho eredita solo mia moglie ( attuale ) o anche i figli del primo matrimonio? o anche la prima moglie? anche se già liquidata

Nel caso in esame, eredi del lettore saranno il coniuge (attuale) ed i figli nati nel primo matrimonio. Dopo il divorzio, l'ex coniuge perde tutti i diritti ereditari.

SETTIMO QUESITO
Mio padre è proprietario di un terreno con rispettiva casa dove viviamo assieme. Ora abbiamo l'autorizzazione a demolite l'immobile e costruirne uno nuovo sempre sullo stesso terreno che conterrà 3 nuclei abitativi ( genitori, io e mio fratello). Mio padre vorrebbe intestarci l'intera casa e per lui tenere l'usufrutto. Per risparmiare in tasse quale  è il momento migliore per intestarci terreno e immobile? ad inizio costruzione, a fine costruzione o altre soluzioni?

La donazione della nuda proprietà del fabbricato ultimato, dotato di rendita catastale, è tassata sul valore catastale del fabbricato diminuito del valore dell'usufrutto.  Nell'ipotesi invece di donazione della nuda proprietà di immobile allo stato rustico, la base imponibile è data dal valore di mercato del bene, sempre diminuito del valore dell'usufrutto, che in ogni caso resta al donante.
Per risparmiare tasse, occorrerà confrontare i due valori (catastale/ultimato e venale/non ultimato) . E' ovvio che il valore venale sarà maggiore quanto più avanzato è lo stato di ultimazione dei lavori nell'immobile.   C'è comunque da osservare che, mentre il valore catastale dell'immobile ultimato non è soggetto ad accertamento, il valore venale dell'immobile al rustico può essere contestato dall'Agenzia delle Entrate.

OTTAVO QUESITO
Un immobile ereditato per successione testamentaria necessita di manutenzione straordinaria. Può un erede obbligare l'altro erede con minori possibilità finanziarie a concorrere alla spesa?
Preciso che il fabbricato non si riesce a vendere e che l'erede con maggiori possibilità non è interessato a rilevare la quota dell'altro erede. Vi ringrazio dell'attenzione e attendo una risposta.


Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. Occorrerà invece la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune per disporre le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento.

NONO QUESITO
Nel 2004 dal notaio mio padre ha donato nell'atto, prima a mia madre poi a me vita natural durante l'immobile di casa. Alla mia morte la casa va ai tre nipoti.
Erano tutti d’accordo, ma come è venuta a mancare mia madre tutto è cambiato. la domanda che pongo è: io e mio padre viviamo insieme, sono stato e sono il bastone della vecchiaia 10 e 8 gli anni di differenza con i fratelli; so che alla sua morte possono impugnare la donazione, ma essendo scomparsa mia madre ed essendo in comunione di beni è possibile cambiare adesso il testamento sulla donazione o necessita il mio consenso? se possibile quale strategia adoperare per non vendere un immobile  50 anni di sacrifici? ah, sono invalido civile al 55% e portatore di handicap, e ho sempre vissuto in questa casa per 43 anni. singlel non per scelta.

La donazione del padre è impugnabile entro dieci anni dalla sua scomparsa da parte dei suoi eredi legittimari, in questo caso, da parte dei due figli esclusi dalla donazione o dei nipoti, in caso di premorienza dei figli. La quota di legittima che possono reclamare i due figli esclusi è pari a 2/9 ciascuno. Tranne casi particolari, la donazione non è modificabile senza il consenso di chi l'ha ricevuta.

DECIMO QUESITO
Salve volevo porgerle questo quesito la ringrazio anticipatamente per il suo tempo: Può un padre minacciare, o procedere per disconoscere una figlia adottata (in india all'eta di 2/3 anni) che ormai vive con loro da 27 anni? l' adottato non ha alcun diritto?? considerando che questa ragazza non è una cattiva ragazza (per intenderci) deve rimanere in balia del buono o cattivo umore del padre? e possibile che da un giorno all' altro il padre si stufi e la disconosca facendola finire sulla strada senza niente neanche un tetto sotto cui dormire?

No, non è possibile il disconoscimento della figlia adottata, perché una volta che si è diventati  genitori adottivi non si può più cambiare idea, salvo casi molto gravi  in cui si può chiedere al giudice la revoca dell’adozione (es., attentato alla vita del genitore adottante, o compimento di un reato nei suoi confronti punito con la reclusione per un tempo non inferiore a tre anni).



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