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Fisco e Dintorni
Anche l'Agenzia delle Dogane deve "ascoltare" il contribuente

L’Ufficio delle Dogane deve assicurare al contribuente il diritto al contraddittorio.

Ciò è quanto emerso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che, con sentenza n.720/01/2017 del 13 giugno 2017, ha annullato un avviso di rettifica dalle Dogane a seguito del mancato rispetto dello Statuto dei Diritti dei Contribuenti nella parte in cui prevede il preventivo confronto  dell’Amministrazione Finanziaria con il contribuente (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n.720/01/2017  liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

I giudici bolognesi, infatti, dopo un attento esame sia dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n.212/2000) che dei principi dell’Unione Europea, hanno sancito l’obbligo per l’Ufficio di confrontarsi in maniera pacifica e leale con il contribuente prima di emettere un qualsiasi provvedimento nei suoi confronti.

Infatti, nel pieno rispetto dei principi europei, i giudici hanno dichiarato che “il diritto di difesa endoprocedimentale va tutelato essendo principio generale del diritto comunitario e si applica ogni volta che i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine, essi devono beneficiare di un termine sufficiente.

Corollario di ciò è il diritto del contribuente a contraddire in via preventiva. Infatti, la Corte di Giustizia con sentenza del 18 dicembre 2008, (C-349/07 Sopropé), al punto 49, ha sancito che “la regola secondo cui il destinatario di una decisione a esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa si adottata ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a quest’ultime di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla loro situazione personale, tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro”.

Va da sè, dunque, la fondamentale importanza del diritto al contraddittorio preventivo.

Proprio su questo punto, i giudici bolognesi citano anche la sentenza n.14105/2010 della Suprema Corte nella quale si dichiara l’illegittimità di un’ingiunzione delle Dogane “… in quanto emessa senza l’osservanza del diritto al contradditorio - e quindi di difesa - dell’importatore nella fase precedente l’emissione della ingiunzione stessa, come previsto dal d.lgs n. 374/1990, art. 11 e imposto dalla richiamata giurisprudenza comunitaria”.

Risulta evidente, dunque, come in materia doganale – ma comunque anche per gli altri tributi dell’Unione cd. “armonizzati” come ad esempio per l’IVA – il contraddittorio debba necessariamente precedere l’adozione di un qualsiasi provvedimento nei confronti del contribuente al fine di garantire  un’istruttoria completa ed efficiente.

Alla luce di ciò, pertanto, i giudici non hanno potuto fare altro che accogliere le richieste del contribuente e dichiarare l’illegittimità dell’accertamento dell’Ufficio delle Dogane. 

 

Rag. Rocco Perchiazzo

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

 

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    #agenziadogane #sentenzactpbologna #contribuente





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