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Fisco e Dintorni
Debito "cade" se il Fisco non ha copia della cartella

Se il contribuente non ha mai ricevuto la cartella esattoriale è onere del Concessionario della riscossione – ex Equitalia ora Agenzia entrate riscossione – esibire copia dell’atto notificato. Se ciò non accade il debito va annullato.

A tali conclusioni è giunta una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza n.143/02/2018 del 24/07/2018 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), la quale chiarisce che “Permane in capo ad Equitalia l’obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente che solo in tal modo … potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento; se ora si fa applicazione di questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne la fondatezza delle doglianze del Ricorrente posto che l’Agenzia non ha fornito la prova di aver notificato le cartelle che assume essere ricomprese nell’estratto di ruolo impugnato non avendo prodotto in giudizio copia delle cartelle stesse…”.

Nel caso in questione, dunque, il contribuente aveva appreso del debito col Fisco solo dopo essersi recato allo sportello di Equitalia poiché non aveva mai ricevuto le cartelle esattoriali. A seguito della richiesta del contribuente di visione di copia delle cartelle con la prova della notifica, il concessionario rispondeva di non avere più alcun documento poiché per legge il termine di archiviazione è di cinque anni (art.26 del DPR n.602/73).

Ebbene, sul punto i giudici emiliani chiariscono che “Costituisce precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato”.

Secondo i giudici, dunque, se il concessionario della riscossione pretende di agire nei confronti del contribuente è tenuto a tenere sempre la prova dei seguenti documenti:

  1.      copia delle cartelle esattoriali;
  2.      copia delle prove di notifica delle predette cartelle.

In mancanza di tali prove il giudice deve annullare gli atti esattoriali. In molti casi l’annullamento degli atti comporta anche l’annullamento del debito che dunque non potrà essere più richiesto al contribuente. Il motivo deriva dal fatto che il concessionario è tenuto al rispetto di termini rigorosi per la notifica degli atti e se ciò non avviene il debito decade (si veda art. 25 del DPR n.602/73).

Tale pronuncia non è unica nel suo genere ma fa parte di un filone giurisprudenziale ben radicato. Si ricorda ad esempio la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n.11/01/12, processo seguito dal nostro studio (nella quale i giudici hanno annullato 52 cartelle per un totale di oltre 400.000 euro, sentenza visibile      http://www.studiolegalesances.it/2013/03/09/sent-ctp-genova-n-11-1-12-equitalia-deve-esibire-la-cartella/ ), oppure la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.3831/01/16 (citata anche dalla rivista Altalex:  http://www.studiolegalesances.it/2017/02/06/equitalia-non-esibisce-la-cartella-originale-il-debito-si-annulla/ ).

Anche alla luce di tali pronunce, dunque, ci si augura un maggiore rispetto dei diritti dei contribuenti da parte del Fisco.

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

www.studiolegalesances.it    

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    Tags:
    #fisco #cartellanulla #agenziaentrate





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