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Fisco e Dintorni
E' legittimo il sequestro basato solo su presunzioni fiscali: novità

Nel caso in cui si configuri un’ipotesi delittuosa come quella di evasione fiscale, il Pubblico Ministero (PM) può chiedere al Giudice per le indagini Preliminari (GIP) il sequestro per importi equivalenti a quelli evasi pur basandosi su mere presunzioni fiscali.

A tali conclusioni è giunta recentemente la Corte di Cassazione,  terza sezione penale (sentenza  n.5733 del 21 gennaio 2016, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti) la quale, aderendo alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo per equivalente funzionale ad una futura confisca in caso di condanna dell’imputato.

Nello specifico, la questione traeva origine da un accertamento fiscale avente ad oggetto conti correnti e quote societarie sottratte a tassazione in  Italia e la cui presunzione di evasione è stabilita per legge (art 12 del Dl n.78/2009).

Per maggior chiarezza, occorre precisare come dette presunzioni siano da ritenere valide per il sequestro preventivo ma non per fondare una condanna penale.

In altre parole, le presunzioni legali hanno un valore indiziario sufficiente per integrare il fumus del reato e quindi sono sufficienti a legittimare l’applicazione di una misura cautelare (da qui il sequestro preventivo) ma non possono costituire di per sé prova della commissione dei reati tributari.

Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte, terza sezione penale (sentenza n 6823/2016 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale ha sottolineato che spetta al giudice accertare, in primo luogo, la fondatezza dell’accertamento presuntivo e in secondo luogo, valutare l’ammontare dell’evasione mediante una verifica dei dati fattuali.

In altre parole, se per l’applicazione delle misure cautelari sono sufficienti le presunzioni legali, talvolta anche prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, nel processo penale è doveroso che il giudice verifichi la fondatezza e la determinazione esatta dell’imposta evasa attraverso un giudizio basato esclusivamente su prove certe.

A ben vedere, detta pronuncia conferma quanto già precisato da precedenti sentenze (si veda Cass. 26/2/2008, n. 21213; Cass. sent. n. 36396/2011), secondo le quali “spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare della imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria”.

Nel caso di specie, gli ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’imputato ritenendo come i giudici di merito non avessero correttamente verificato l'ammontare dell'imposta evasa e il relativo superamento della soglia di punibilità visto che si erano avvalsi esclusivamente del processo verbale della Agenzia delle Entrate e dunque facendo proprie le risultanze dell'accertamento tributario che, come è noto, è strutturato su parametri completamente diversi dal sistema probatorio penale.

Alla luce di ciò, è bene dunque ribadire nuovamente come in sede penale il giudice non possa basarsi sulle mere presunzioni ma solo su prove certe,  atteso che l'onere probatorio rimane a carico della pubblica accusa (PM) e non è ammessa l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente attraverso l’utilizzo di presunzioni (come succede molto spesso nel processo tributario).

 

Avv. Matteo Sances

Dott.ssa Anna Caragli

www.centrostudisances.it

www.studiolegalesances.it

 

 

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    Tags:
    #sequestrolegittimo #novitàfiscali #presunzioni





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