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Fisco e Dintorni
Equitalia non può revocare la rateazione senza motivo

Se il concessionario della riscossione revoca il piano di rateazione senza motivo il suo operato è illegittimo.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, la quale ha chiarito come la revoca della rateazione ad opera del nuovo concessionario, Agenzia Entrate – Riscossione, risulti gravemente illegittima senza la previa notifica al contribuente di un apposito atto opportunamente motivato.   

Sul punto, i giudici chiariscono che in assenza di una comunicazione formale di decadenza dalla dilazione la revoca è illegittima poiché non permette al contribuente di comprenderne le ragioni.

Solo con la consapevolezza di tali informazioni il contribuente potrebbe difendersi dinanzi a possibili errori e richiedere, eventualmente, la riattivazione della dilazione.

 

Nel caso di specie, una società impugnava dinanzi ai giudici tributari la revoca tacita di alcuni piani di rateazione poiché non le era stato inviato alcun atto motivato. L’Agente della riscossione durante tutto il processo non forniva alcuna motivazione sul punto. La tesi della società è stata ritenuta fondata da parte della Commissione tributaria provinciale di Latina.

Ma non solo. I giudici hanno ritenuto illegittimo il comportamento del concessionario anche esaminando la condotta dello stesso durante il processo. Essi, infatti, dichiarano “Equitalia non solo nulla ha motivato quanto alla revoca … ma soprattutto nulla ha contro dedotto in questa sede limitandosi a richiamare il funzionamento del DL n.159/2015 e ad evidenziare la possibilità di nuova rateazione. A tal proposito è applicabile senza dubbio alcuno l’art. 115 cpc ove è previsto che un elemento processuale se non è contestato … da parte avversa è da accogliere”.

 

Sulla base di tali elementi i giudici hanno riammesso il contribuente al beneficio della rateazione e condannato il concessionario al pagamento delle spese di lite.

La predetta pronuncia, però, non è unica nel suo genere.

Si segnala infatti l’ordinanza del Tribunale di Lecce dell’8/06/2017, dove il giudice nel condannare il concessionario dichiara “non vi è dubbio, infatti, che la revoca, per intervenuta decadenza del debitore, dell’ammissione al piano di rateizzazione … poteva avvenire solo in caso di mancato pagamento di otto rate … e non di sette rate come avvenuto in  concreto. Peraltro la ricorrente ha documentato di aver inutilmente e prima del deposito del ricorso diffidato la resistente alla riattivazione del piano di ammortamento ... Ne deriva la condanna della resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente” (ordinanza del Tribunale, Giudice Dott. Pietro Errede liberamente disponibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Alla luce di ciò, dunque,  ci si augura in futuro una maggiore trasparenza tra Fisco e

contribuente anche per questi procedimenti.

 

Giovanna Piri

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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    #equitalia #revocarateazione #revoca





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