Fisco e Dintorni
Fondo patrimoniale e frode fiscale

Il reato fiscale di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ossia il comportamento del contribuente che sottrae dolosamente i propri beni all’azione del Fisco, previsto dall’art.11 del D.Lgs 74/2000), non si configura se il contribuente pur avendo costituito un fondo patrimoniale possiede ulteriori beni svincolati pronti a soddisfare la pretesa erariale.
Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, che con la sentenza n.9154 del 4 marzo 2016 (liberamente visibile suwww.studiolegalesances.it – sezione Documenti) ha chiarito come: “[…] la scelta dei coniugi di costituire il fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico e delle esigenze del nucleo familiare […]a ciò deve aggiungersi, sia sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva, sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale”.
In linea generale, il fondo patrimoniale è uno strumento che serve a vincolare determinati beni al solo soddisfacimento dei bisogni familiari e con il quale si va a tracciare un perimetro invalicabile dai creditori, salvo che i debiti non siano stati contratti proprio per soddisfare esigenze della famiglia.
La vicenda ha dunque ad oggetto l’impugnazione innanzi alla Suprema Corte di un’ordinanza con la quale il Tribunale di Imperia aveva disposto il sequestro preventivo dei beni immobiliari facenti parte del fondo patrimoniale costituito da due coniugi, partendo dall’assunto che la costituzione di detto fondo patrimoniale sarebbe servita esclusivamente ad eludere due atti di accertamento precedentemente notificati al marito in qualità di socio di una S.p.a. a ristretta base sociale. I ricorrenti, contestando tale decisione del Tribunale, sottolineavano come non sia stato considerato che al di fuori del fondo vi fossero molti altri immobili di valore decisamente superiore al debito col Fisco.
Sulla base di tale rilievo la Suprema Corte ha deciso di accogliere la tesi difensiva, specificando che ai fini della sussistenza del reato, il processo di merito deve accertare l’esistenza di elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta. In altre parole, è necessario dimostrare l’esistenza di un dolo specifico da parte del contribuente a sottrarre i propri beni all’azione del Fisco.
Diversamente, nel caso in cui il contribuente fosse titolare di altri beni oltre a quelli inseriti nel fondo patrimoniale, è la procura che ha l’onere di fornire gli elementi volti a provare in qualche modo l’intento del contribuente a ostacolare comunque il recupero del credito erariale.
Avv. Matteo Sances
Nicola Cicchelli
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