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Fisco e Dintorni
I crediti del superbonus si compensano con i debiti contributivi

L’Avv. Matteo Sances segnala che in data 18 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello riguardante la possibilità per i contribuenti di compensare i crediti edili – derivanti da cessioni o sconto in fattura - con debiti per contributi previdenziali dovuti all’Inps (link risposta n.478/2023).

 

Nelle settimane scorse una società attiva nel settore edile ha proposto interpello all’Agenzia delle Entrate per chiedere se i crediti d’imposta edili acquisiti a titolo oneroso potessero essere utilizzati in compensazione ­ tramite Modello F24 ­ per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai propri lavoratori.

 

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n.478/2023, ha ripreso la circolare n.27/E del 7.09.2023 ricordando che recentemente l’art. 2quater del decreto legge n.11/2023, attraverso interpretazione autentica “chiarisce, con valenza anche per il passato, che la compensazione ivi prevista, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi. A titolo esemplificativo, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l'impiego in compensazione di crediti d'imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi)”.

 

Sul punto, segnala l’Avv. Matteo Sances che “Per il Fisco possono essere compensati eventuali crediti tributari e contributivi con tutti i debiti inclusi nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (nel quale, alla lettera e, sono indicati chiaramente i «contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative»), salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione”.

 

Pertanto, continua l’Avv. SancesSecondo l’Agenzia delle Entrate si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente,  nel  senso che l'istante  può compensare i crediti  di imposta cd  ''edilizi'', acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'' ­ sulla cui legittimità, come già anticipato, l’Ufficio non si pronuncia, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti ­ con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto direttamente dal citato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

 

Infine, l’Agenzia ha confermato come in questi casi non sia applicabile il limite annuale per tutte le compensazioni in F24 previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 2.000.000 di euro dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (come previsto dall’articolo 31, comma 1, del Dl n.78/2010).

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