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Fisco e Dintorni
Per le Associazioni Sportive non basta l'iscrizione al C.O.N.I.

Per  poter usufruire delle agevolazioni fiscali (previste dall’art.148 del T.U.I.R.) l’Associazione Sportiva Dilettantistica deve effettivamente svolgere un’attività senza scopo di lucro, rispettando, altresì, i principi associativi previsti dalla legge. Di fatti, la mera iscrizione al registro del CONI e la veste giuridica di Associazione Sportiva Dilettantistica altro non rappresentano che meri elementi formali che non garantiscono il godimento del regime agevolativo previsto dalla norma.

Ciò è quanto emerso a margine dell’ultimo recente incontro del direttivo dello CSEN Lecce (Centro Sportivo Educativo Nazionale, facente parte del CONI) che riunisce numerose associazioni sportive operanti sul territorio salentino e che ha permesso di fare il punto della situazione alla luce delle recenti pronunce della Cassazione sul tema.

Infatti, secondo il Prof. Marcello Grimaldi, Presidente dello CSEN Lecce, oltre che del legale dell’associazione, l’Avv. Matteo Sancesè importante non solo conoscere la normativa ma monitorare costantemente i principi espressi dalla Cassazione, in modo da segnalare ai nostri iscritti tutti i requisiti necessari per poter operare nella più ampia legalità e trasparenza”.

Proprio al fine di aggiornare tutte le associazioni sportive dilettantistiche, l’Avv. Sances segnala come nelle settimane scorse la Corte di Cassazione abbia accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate  disconoscendo l’attività di un’Associazione Sportiva Dilettantistica  (Ordinanza n.10393 del 2018 depositata in Cancelleria il 30/04/2018, Presidente Dott. Ettore CIRILLO, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti).

Nel caso in questione, spiega l’Avv. Sances, la Guardia di Finanza aveva eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’Associazione Sportiva Dilettantistica dalla quale era emerso il mancato rispetto dei principi associativi imposti dalla legge.

A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate notificava alla predetta associazione un avviso di accertamento con il quale il Fisco disconosceva la natura associativa dell’ente, equiparandolo ad una società commerciale e procedendo, altresì, al recupero delle imposte dovute per l’anno 2008 (in pratica tutte le quote versate dai soci dell’associazione venivano equiparate a ricavi in “nero”).

L’associazione impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, la quale in primo grado rigettava il ricorso.

Per tale motivo, quindi, l’associazione presentava appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre che accoglieva le sue doglianze.

A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, sottolineando, con il primo motivo di ricorso, come i giudici d’appello non avessero tenuto conto di una serie di elementi indicati dall’Amministrazione Finanziaria all’interno dell’avviso di accertamento dai quali era possibile affermare che l’Associazione Sportiva Dilettantistica (che gestiva una palestra con piscina e termario) operava alla strega di una vera e propria società commerciale.

Nello specifico, il Fisco contestava:

a) come il contenuto dei verbali dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo fosse identico nel corso degli anni, inoltre gli stessi risultavano firmati sistematicamente da due soli soci;

b) la mancanza delle delibere del Consiglio Direttivo in ordine all’ammissione di nuovi soci;

c) la mancanza di regolamenti interni relativi all’attività sportiva;

d) la mancanza di promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea;

e) l’assenza di adeguate modalità di convocazione dell’assemblea;

f) la mancanza di un locale idoneo ad ospitare tutti gli associati;  

g) la mancata utilizzazione della sigla A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) in tutte le comunicazioni rivolte agli associati e nei segni distintivi utilizzati dall’Ente;

h) la mancata istituzione di un libro dei soci e di un libro cassa in formato cartaceo;

i) il mancato esercizio da parte degli associati dei diritti e dei doveri connessi a tale qualifica.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il ricorso del Fisco, affermando che “la sentenza impugnata, muovendo dal presupposto che l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dal CONI garantisse la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, si è soffermata su una considerazione atomistica degli elementi, aventi per l’Ufficio valenza indiziaria, circa l’operatività dell’A.S.D. alla stregua di una vera e propria società commerciale, giungendo a disconoscere detta valenza senza che ne fosse valutata la tenuta nel quadro di una valutazione complessiva degli stessi elementi raccolti, ed incorrendo quindi nella denunciata violazione o falsa applicazione delle norme di diritto indicate in epigrafe, laddove, ha omesso di valutare le conseguenze che …si determinano sul regime applicabile laddove le associazioni interessate non si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa. La sentenza impugnata si è, dunque, posta in contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte in analoghe controversie, secondo cui: a) “in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art.148 del D.P.R. n.917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI”; B) le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art.148 T.U.I.R. in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto (Cass. sez.5, 11 marzo 2015, n.4872)”

Alla luce di quanto sopra esposto, sottolinea il Prof. Marcello Grimaldi, “emerge chiaramente come non basti la mera iscrizione nell’apposito registro tenuto dal CONI per poter garantire ad un’Associazione Sportiva Dilettantistica di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art.148 del T.U.I.R. poiché l’Ente deve dimostrare di svolgere effettivamente la propria attività senza scopo di lucro, nel rispetto dei principi associativi previsti dalla legge”.

 

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