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Fisco e Dintorni
Quando l'accertamento a socio di Srl è illegittimo

La Cassazione ha dichiarato illegittimo un avviso di accertamento ricevuto da un socio di S.r.l uscito dalla società poiché carente di motivazione. Analisi della sentenza sul punto.

 

Con una recentissima pronuncia la Cassazione (ord. Cass. Civ. Sez.V - n.31129 depositata in data 8.11.2023) si è espressa sui requisiti necessari per ritenere legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di S.r.l. a partecipazione ristretta (ossia costituita con pochi soci, in genere 4 o 5) e poi fuoriuscito dalla compagine societaria.

Tale fattispecie riguarda precisamente una metodologia di accertamento divenuta molto frequente negli ultimi anni e attraverso la quale il Fisco applica una doppia presunzione ossia:

  •          La prima presunzione mira a far emergere eventuali ricavi in nero percepiti e non dichiarati dalla società.
  •          La seconda presunzione, a cascata, consiste nel ritenere che tali entrate in nero siano state poi divise tra i soci in relazione alla loro quota di partecipazione alla società.   

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva adito la Suprema Corte - ritenendo errata la pronuncia dei giudici di appello della CTR Puglia – i quali avevano dichiarato nullo l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di S.r.l. uscito dalla società poiché non era stato allegato il processo verbale di constatazione elevato alla società (cd. pvc).

La Cassazione, tuttavia, ha rigettato l’impugnazione proposta da Agenzia delle Entrate sulla base di un iter logico-deduttivo che genera rilevanti sviluppi in materia di accertamento sui maggiori redditi al socio di S.r.l.

Nella motivazione della sentenza, infatti, si parte dall’assunto per cui, in materia di accertamento tributario nei confronti di una S.r.l. a ristretta base partecipativa, l’obbligo di motivazione degli atti notificati ai soci è soddisfatto dal rinvio per relationem alla motivazione contenuta nell’accertamento alla società, in quanto il socio, ex art. 2261 e 2320 cc, ha il potere di consultare la documentazione della società. 

Tale circostanza però incontra un invalicabile limite nell’ipotesi in cui, tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento e il momento di notificazione dello stesso, il socio di S.r.l. a ristretta base partecipativa, sia uscito dalla compagine sociale.

In siffatta ipotesi, infatti, deve considerarsi illegittimo l’avviso di accertamento notificato al socio che operi un mero rinvio all’avviso notificato alla società e che sia sprovvisto della documentazione in esso citata o, almeno, della proposizione dei suoi contenuti essenziali.

L’illegittimità dell’avviso di accertamento, secondo gli Ermellini, va ravvisata nel fatto che nell’ipotesi pocanzi descritta non può certo affermarsi che il socio receduto abbia accesso agli atti e alla documentazione sociale, … ci si troverebbe, in altri termini, di fronte ad un soggetto che, ricevuta la notificazione di un avviso d'accertamento con il quale gli si ridetermina il reddito da partecipazione in una società, di cui non è più socio, ma relativamente ad una annualità in cui tale era, deve apprestare nei successivi sessanta giorni la propria difesa (o anche solo valutare se ciò convenga), senza alcuna garanzia di accesso alla documentazione notificata alla società, cui per relationem fa rinvio l'atto impositivo ricevuto”.

In altri termini, se nel lasso di tempo che intercorre tra l’annualità sottoposta a verifica e la notifica dell’avviso di accertamento, il socio di S.r.l. fuoriesce dalla compagine societaria, egli, non avendo accesso alla documentazione della società, ha diritto a ricevere un avviso di accertamento corredato delle motivazioni a supporto delle ragioni erariali.

La peculiarità della fattispecie in analisi afferisce alla situazione in cui, sebbene il contenuto dell’avviso di accertamento concerna un periodo in cui il socio faceva parte della S.r.l., qualora gli venga notificato un avviso di accertamento dopo la sua uscita dalla compagine societaria, questo deve essere significativamente motivato e dunque contenere anche le contestazione riguardanti la società.

Il socio, infatti, non facendo più parte della società e non avendo più accesso alla documentazione della stessa, ha diritto a conoscere nel dettaglio gli elementi su cui l’Agenzia delle Entrate ha fondato le presunzioni di maggior reddito in capo alla società, al fine di garantire gli irrinunciabili principi di difesa, di parità tra le parti e del giusto processo costituzionalmente garantiti.

Dott.ssa Giulia Frisenda

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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